Diniego di installazione di SRB illegittimo per mancato preavviso e incompatibilità urbanistica (TAR Lombardia n. 1342 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale all’installazione di una stazione radio base è illegittimo quando l’amministrazione omette il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, applicabile anche ai procedimenti speciali disciplinati dal d.lgs. n. 259/2003: la specialità e la celerità del procedimento non derogano alla garanzia partecipativa. Nel merito, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono qualificate come opere di preminente interesse generale e assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabilità in ogni parte del territorio comunale. È precluso ai Comuni opporre divieti generalizzati o limitazioni fondate su destinazioni d’uso o su titoli abilitativi ulteriori, poiché l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 configura un procedimento unico che assorbe ogni altro assenso, compresi i titoli edilizi per le opere accessorie.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche titolare di autorizzazione generale, ha presentato tramite il SUAP l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, corredata degli allegati tecnici richiesti. L’ARPA aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità elettromagnetica del progetto.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento di diniego, fondandolo su due ragioni: la destinazione dell’area a insediamenti produttivi artigianali secondo il piano attuativo e la necessità di una separata SCIA per la modifica della recinzione. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, deducendo vizi procedurali e sostanziali, con richiesta di annullamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva la tardività della memoria conclusionale dell’amministrazione, depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010.
Il primo motivo è fondato. L’amministrazione ha adottato il diniego definitivo senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi. L’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 trova piena applicazione anche nei procedimenti speciali per le autorizzazioni all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Si tratta di una garanzia partecipativa generale, non derogabile in ragione della specialità e della celerità del procedimento. La tesi comunale della natura vincolata dei motivi ostativi non è condivisibile: l’apporto del privato avrebbe potuto orientare diversamente la determinazione finale.
Anche il secondo motivo è fondato. Il fulcro del diniego risiede nell’asserita incompatibilità con la destinazione d’uso artigianale prevista dal piano attuativo e dalla convenzione. La motivazione contrasta con i principi della materia: le infrastrutture sono opere di preminente interesse generale e assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. La previsione di una destinazione risalente al 1984 non costituisce limite insuperabile alla realizzazione di un’infrastruttura strategica.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio esclude che l’operatore debba dimostrare la stretta necessità tecnica dell’impianto. La localizzazione non è fungibile e risponde a esigenze tecniche della rete. L’operatore può essere onerato di evidenziare l’insufficiente copertura solo se il Comune si sia dotato di un Regolamento ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, individuando aree preferenziali. Al di fuori di tale ipotesi, l’amministrazione che nega per ragioni urbanistiche deve dimostrare un divieto specifico, motivato e proporzionato.
È infondata anche la contestazione sulla disponibilità dell’area: le limitazioni convenzionali alla cessione erano circoscritte a un periodo di sette anni dall’agibilità, ormai trascorso, e non concernevano la locazione, di natura obbligatoria. Infine, è illegittima la pretesa di una SCIA separata per la recinzione: l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 delinea un procedimento unico il cui provvedimento finale sostituisce ogni altro titolo abilitativo, compresi quelli edilizi per le opere accessorie. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle censure subordinate e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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