Idoneità al servizio e assunzione di farmaci: la valutazione della Commissione Medica Interforze (TAR Basilicata n. 76 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di idoneità al servizio nella Polizia di Stato, espressa dalla Commissione Medica Interforze, è il frutto di una ponderazione che deve tenere conto della capacità residua del soggetto in relazione a tutti i compiti di istituto. L’assunzione di un farmaco non determina automaticamente il giudizio di inidoneità. Rileva, invece, la presenza di controindicazioni effettive e attuali, desumibili dalle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di visita collegiale e dalla conformità della terapia al prospetto informativo del medicinale. In assenza di tali elementi, il giudizio di idoneità non appare manifestamente illogico. La domanda cautelare di sospensione del provvedimento va, pertanto, respinta.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, affetto da ernia discale postero centrale, impugnava il verbale con cui la Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma aveva espresso il giudizio di idoneità al servizio. Il ricorrente, che assumeva quotidianamente una compressa di un farmaco, chiedeva l’annullamento del provvedimento e la declaratoria del diritto ad essere riconosciuto non idoneo, anche previa CTU.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha osservato che la Commissione Medica aveva correttamente considerato sia l’effettiva capacità residua del ricorrente in relazione a tutti i compiti di istituto, sia la circostanza che il soggetto assume il farmaco ogni sera prima di dormire.
Il Tribunale ha poi rilevato come il ricorrente non avesse dichiarato, in sede di visita medica collegiale, di aver avuto controindicazioni dall’assunzione prolungata del farmaco. Tale dato è stato ritenuto dirimente, poiché il prospetto informativo del medicinale precisa che effetti quali capogiri, sonnolenza e perdita di conoscenza si verificano nel primo periodo di trattamento, “fino a quando” i pazienti non hanno familiarizzato con i potenziali effetti del prodotto.
Quanto agli altri effetti collaterali, il TAR ha evidenziato che il foglietto illustrativo li riconduce alle patologie del sistema nervoso e non a quelle delle ossa e delle articolazioni, come invece quella che affligge il ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, non è emerso un vizio di manifesta illogicità o travisamento nella valutazione compiuta dalla Commissione. Le spese relative alla fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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