Il diniego di interpello CFC è impugnabile dinanzi al giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10901 del 25.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di interpello finalizzata alla disapplicazione della disciplina delle imprese estere controllate, dettata dall’art. 167 del D.P.R. n. 917 del 1986, è suscettibile di autonoma e immediata impugnazione dinanzi al giudice tributario. La natura tassativa degli atti indicati nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 non impedisce un’interpretazione estensiva del catalogo, idonea a ricomprendervi gli atti che, esplicitando le concrete ragioni che li sorreggono, portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa fiscale. L’interpello disapplicativo ha natura provvedimentale e incide sulla sfera giuridica del contribuente, orientandone la condotta al momento della dichiarazione dei redditi. È irrilevante che il provvedimento qualifichi l’istanza come inammissibile, quando dalla sua motivazione emerga un definitivo diniego nel merito.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello, ai sensi dell’art. 167, commi 5 e 8-ter, del TUIR, per ottenere la disapplicazione del regime delle controlled foreign companies in relazione alla partecipazione detenuta in una società localizzata in Irlanda, ivi assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana. La società controllata operava come compagnia di riassicurazione del gruppo.
L’Amministrazione dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando che le ambiguità sull’effettivo e autonomo svolgimento dell’attività richiedevano un’indagine di fatto non esperibile in quella sede. La contribuente impugnava il provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’impugnazione incidentale dell’Amministrazione, dichiarava inammissibile l’originario ricorso, sul rilievo che la risposta all’interpello non integra esercizio di potestà impositiva. La compagnia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, prospettati come error in procedendo e come error in iudicando, e li ritiene fondati. Il comma 8-ter dell’art. 167 del TUIR prevede espressamente che il contribuente possa chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive mediante un interpello preventivo, secondo le modalità del comma 5, che rinvia all’art. 11 della L. n. 212 del 2000.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Inizialmente il diniego era assimilato a quello di agevolazione e ritenuto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 546 del 1992. In seguito, pur esclusa l’equiparabilità tra agevolazione fiscale e disapplicazione di norma antielusiva, si è ammessa l’interpretazione estensiva del catalogo degli atti impugnabili.
La Corte richiama i caratteri dell’istanza: è obbligatoria per il privato, deve contenere la descrizione compiuta della fattispecie e la documentazione rilevante, è soggetta a richieste istruttorie e mira all’emissione di un atto dell’Amministrazione. La risposta all’interpello, positiva o negativa, è il primo atto con cui l’Amministrazione porta preventivamente a conoscenza del contribuente il proprio convincimento, incidendo sulla condotta da tenere in dichiarazione. Da qui l’interesse ad impugnare l’atto.
Il Collegio distingue l’interpello disapplicativo dall’ordinario interpello interpretativo: il primo ha natura provvedimentale, il secondo è semplice parere non vincolante. L’orientamento è confermato con riferimento alla formulazione dell’art. 167 del TUIR qui rilevante, e richiama, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 2147/2024, Cass. n. 36050/2022 e Cass. n. 35442/2023.
Non induce a diversa conclusione la formula dell’inammissibilità, richiamata dalla CTR solo come obiter dictum. Dalla risposta emerge che la richiesta è stata respinta nel merito, per la ritenuta mancanza di prova dei presupposti dell’art. 167, comma 8-ter, del TUIR: si tratta di un definitivo diniego, non di un atto interlocutorio per vizi formali. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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