Decadenza TARSU e onere della prova: il dies a quo dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18637 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, decorre dall’anno corrente se l’occupazione o detenzione dei locali era già in corso prima del 20 gennaio, ovvero dal 20 gennaio dell’anno successivo se tale situazione è iniziata dopo tale data. La regola si ricava dal tenore letterale dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, che obbliga alla denuncia entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione. Sul contribuente che eccepisce la decadenza non grava l’onere di provare la data di inizio dell’occupazione, spettando all’ente impositore dimostrare di aver agito nel rispetto dei termini, trattandosi di fatto costitutivo dell’obbligazione. La sentenza che fondi la decisione sull’erronea applicazione delle norme sulla distribuzione dell’onere probatorio è cassata.
Il Fatto
Il Comune notificava alla società contribuente un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010-2012, chiedendo il pagamento di oltre quarantamila euro. Esperito senza esito il tentativo di accertamento con adesione, la società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne disponeva l’annullamento per intervenuta decadenza del potere accertativo relativamente all’anno 2010 e per difetto di motivazione riguardo alle annualità 2011 e 2012.
La Commissione Tributaria Regionale, adita dal Comune, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la società non avesse dimostrato che l’occupazione dei locali fosse già in corso all’inizio del periodo d’imposta e considerando sufficiente la motivazione dell’avviso. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, concernente la decadenza del potere accertativo per l’anno 2010. Ricostruito il quadro normativo, la Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 fissa il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
In tema di TARSU, la data in cui la dichiarazione “avrebbe dovuto essere effettuata” si determina alla luce dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, che impone la denuncia dei locali “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”. La Corte ha pertanto affermato il principio per cui, se l’occupazione era già in corso prima del 20 gennaio, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno e il termine di decadenza decorre dall’anno corrente; se invece l’occupazione è iniziata dopo il 20 gennaio, la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo, con conseguente decorrenza del termine da tale data. La Corte ha disatteso l’orientamento minoritario che riferiva la scadenza dichiarativa sempre all’anno successivo a quello di imposizione.
Quanto all’onere della prova, la Corte ha enunciato il principio secondo cui, ove il contribuente contesti il rispetto dei termini di decadenza, è l’ente impositore a dover dimostrare di aver agito entro i termini, atteso che l’oggetto della prova attiene ai fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria. La sentenza impugnata, che aveva posto a carico della contribuente l’onere di provare l’inizio anteriore dell’occupazione, è stata ritenuta erronea.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso, è stato ritenuto infondato, essendo sufficiente che l’atto contenga l’enunciazione dei criteri astratti che consentano al contribuente di comprendere le modalità di individuazione dei presupposti e di quantificazione del tributo.
Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato che il Comune, nell’atto di appello, aveva espressamente chiesto la rideterminazione del tributo in misura ridotta per tutte le annualità, riconoscendo l’errore sull’aliquota applicata. Il giudice di secondo grado, omettendo di pronunciarsi su tale richiesta favorevole al contribuente, era incorso in vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente al primo e al terzo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania.
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Nota della Redazione
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