Esportazione di bene culturale: motivazione e sindacato tecnico sul diniego (TAR Lazio n. 2535 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’attestato di libera circolazione e la dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004 costituiscono il risultato di una valutazione tecnica riservata all’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire tale valutazione, ma è limitato alla verifica della ragionevolezza della scelta, cioè della sua riconducibilità alla gamma delle soluzioni plausibili alla luce delle scienze rilevanti e degli elementi del caso concreto. Chi contesta la scelta è gravato dall’onere di dimostrare, secondo le regole della scienza che viene in rilievo, l’inattendibilità tecnico-scientifica delle conclusioni dell’amministrazione. Il dovere di esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle allegazioni dell’interessato, essendo sufficiente la sintesi degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un dipinto vedutistico, impugna il provvedimento con cui l’Ufficio esportazione ha negato il rilascio dell’attestato di libera circolazione e ha contestualmente avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, comma 3, 13 e 14 e 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.
Il gravame si articola in quattro motivi: difetto di motivazione per mancata disamina delle osservazioni procedimentali; difetto di istruttoria per mancato ricorso ad esperti di pari competenza; contestazione della ricorrenza dei requisiti del d.m. n. 537/2017; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’amministrazione si è costituita in resistenza e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Il preavviso di diniego del 31 ottobre 2023 è stato riscontrato dalla ricorrente, che dapprima ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di attestato per riconoscere la qualità dell’opera e, con osservazioni successive qualificate come integrative, è tornata a richiederlo corredando una perizia di parte.
Il Tribunale rileva che l’amministrazione, pur avendo erroneamente considerato tardive le osservazioni integrative, ha comunque preso posizione sul loro contenuto, esaminando la rarità dell’opera, la rilevanza della rappresentazione e il pregio artistico. Richiamando il principio per cui il termine dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è perentorio, i giudici ricordano che il dovere di esaminare le memorie non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi posti a sostegno dell’atto. La relazione tecnico-scientifica allegata ha comunque affrontato il tema delle altre repliche dell’autore.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: per il d.m. n. 537/2017 la rilevanza della rappresentazione consiste in un non comune livello di qualità o importanza culturale, storica o artistica, in rapporto all’iconografia e all’esistenza di importante documentazione o testimonianza storica. Nel provvedimento tale requisito è ancorato alla raffigurazione del “porto della legna”, oggi non più esistente.
Il punto centrale è la natura del sindacato. Trattandosi di valutazione tecnica, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità, ma verifica solo la ragionevolezza della scelta. Sul ricorrente grava l’onere di dimostrare l’inattendibilità delle conclusioni amministrative secondo le regole della scienza rilevante, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8983 del 2023. L’esistenza di altri esemplari è stata valutata, individuandosi gli elementi di differenziazione del quadro, incentrati su un inquadramento prospettico più centrato sul porto scomparso.
Il mero dato quantitativo di altre rappresentazioni non esclude la rilevanza dell’opera, che si distingue anche dal disegno preparatorio conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale. L’accertamento del maggior pregio di altri dipinti costituirebbe un inammissibile sindacato nel merito, per giunta precluso dalla mancata produzione di riproduzioni dettagliate. Il quarto motivo è respinto, avendo l’amministrazione motivato in linea con il d.m. non gravato. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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