Diniego di licenza di guardia giurata: obbligo di autonoma istruttoria prefettizia (Cons. Stato n. 5816 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorità preposta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica gode di ampia discrezionalità nel rilascio e nel controllo delle autorizzazioni di polizia, comprese le licenze di guardia particolare giurata e di porto d’armi, ma le sue determinazioni restano soggette al controllo di legittimità del giudice amministrativo sotto i profili dell’adeguatezza dell’istruttoria, della congruità e certezza dei fatti acquisiti e della sufficienza della motivazione. Il diniego non può fondarsi unicamente sulla pendenza di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, poiché in sede penale non è stato accertato né il fatto storico né la sua riferibilità al destinatario. L’Amministrazione è tenuta a compiere un’autonoma valutazione istruttoria del fatto, senza dare per scontata la sua commissione. La motivazione non può essere integrata in giudizio dall’attività difensiva dell’Amministrazione, pena una integrazione postuma inammissibile.
Il Fatto
Un istituto di vigilanza privata ha chiesto alla Prefettura, per conto di un proprio dipendente, il rilascio della licenza di guardia particolare giurata e del porto d’armi per difesa personale, ai sensi degli artt. 134 e 138 del TULPS. La Prefettura ha respinto l’istanza ravvisando nel destinatario una condizione di inaffidabilità e mancanza di buona condotta, desunta dalla pendenza di un procedimento penale per violazione dell’art. 582 cod. pen., poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione tacita della querela.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, che ha respinto il ricorso ritenendo corretta la valutazione prefettizia del fatto storico. La decisione è stata appellata al Consiglio di Stato, che nelle more ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza cautelare, lasciando impregiudicata la possibilità per la Prefettura di rivalutare l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sotto i profili assorbenti del difetto di istruttoria e di motivazione. Muove dal riconoscere la vasta sfera di discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, ma ne delimita i confini: le determinazioni non si sottraggono al controllo di legittimità esterno quanto ad adeguatezza dell’istruttoria, congruità e certezza dei fatti, esaustività della motivazione, tanto più quando viene inciso un precedente atto ampliativo della sfera giuridica ed economica del beneficiario.
Nel caso concreto il diniego si fonda unicamente sulla sottoposizione a procedimento penale. Il giudizio di non affidabilità è però privo di presupposto fattuale e giuridico: in ambito penale non è stato effettuato alcun accertamento sul fatto storico né sulla sua riferibilità all’appellante, e a tale accertamento non ha autonomamente proceduto l’Amministrazione, che si è limitata a dare per scontata la commissione del fatto e la sua riconducibilità al richiedente.
La Corte sottolinea poi il mancato esame delle deduzioni difensive partecipate dal destinatario durante il procedimento amministrativo e la mancanza di qualsiasi riferimento alla vicenda storica. Il deficit non può essere colmato dall’attività difensiva svolta dall’Amministrazione in primo grado, valorizzata dal TAR: essa costituirebbe una integrazione postuma e inammissibile della motivazione, perché espressiva di fatti estranei al perimetro del provvedimento impugnato, a maggior ragione trattandosi di provvedimenti discrezionali.
In riforma della sentenza impugnata, il provvedimento prefettizio viene annullato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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