Il preavviso di rigetto non supera il silenzio-inadempimento nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 11753 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 è un atto meramente interlocutorio, privo di contenuto provvedimentale, finalizzato ad attivare il contraddittorio procedimentale. Essa non è idonea a superare l’inerzia serbata dall’Amministrazione né può essere equiparata a un provvedimento implicito di rigetto. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., il giudice è tenuto a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso di carattere conclusivo e definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo abilitante ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016. Decorso il termine di legge senza che il procedimento si concludesse con un provvedimento espresso, il ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando in data 8 giugno 2026 il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 comunicato all’istante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, verificata la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, osserva che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, sicché sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
Il Collegio ritiene che non assuma rilievo, per superare l’inerzia, la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 dicembre 2017, n. 12204), il Tribunale afferma che tale atto non può essere qualificato come provvedimento implicito di rigetto, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale, meramente interlocutorio e finalizzato ad attivare il contraddittorio con l’interessato.
In considerazione della funzione partecipativa del preavviso, esso non è in grado di assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, né può essere equiparato a una determinazione conclusiva in senso negativo. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso viene accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, che provvederà nel termine di 90 giorni. Tanto l’Amministrazione quanto il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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