Natura paesaggistica delle prescrizioni del PIT e competenza della Soprintendenza (Cons. Stato n. 5811 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di tutela e gli obiettivi del P.i.t. che danno attuazione al vincolo paesaggistico, discendente dal d.lgs. n. 42/2004 o da provvedimento di imposizione, mantengono natura paesaggistica e non assumono carattere urbanistico per il solo fatto di essere richiamate nel piano operativo comunale. Il loro apprezzamento rispetto a un intervento edilizio spetta alla Soprintendenza, che si esprime con parere vincolante nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica. Una volta assentito il progetto sotto il profilo paesaggistico, quel giudizio può essere rimesso in discussione soltanto attraverso il ritiro dell’autorizzazione paesaggistica e non mediante un diverso apprezzamento del medesimo interesse in sede di rilascio del permesso di costruire. La preminenza delle previsioni paesaggistiche su quelle urbanistiche implica solo la loro prevalenza gerarchica nel coordinamento dei piani, non uno spostamento di competenza in capo al Comune.

Il Fatto

Una società agricola presenta al Comune un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi degli artt. 73 e 74 della legge regionale della Toscana n. 65/2014. La conferenza di servizi si conclude positivamente con la determinazione del 7 novembre 2023 n. 29, con parere favorevole della Soprintendenza e del Comune. La società chiede poi il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale destinato ad abitazione, e ottiene l’autorizzazione paesaggistica n. 83/2024 del 3 luglio 2024, previo parere favorevole della Soprintendenza.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Comune emana il diniego prot. n. 4255 del 19 marzo 2025, fondato su tre ragioni: il contrasto con le prescrizioni del PIT/PPR in zona tutelata, l’inammissibilità di nuovi nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato e la mancata allegazione del contratto di lavoro del dipendente destinatario dell’abitazione. Il TAR Toscana accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe gli altri e condanna il Comune alle spese. Il Comune appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum. Il provvedimento di diniego si basava su tre ragioni giustificatrici; il TAR ha annullato omettendo di pronunciarsi sulla terza, e su tale omissione il Comune non ha proposto censura. L’annullamento si è dunque consolidato in parte qua, e in appello resta scrutinabile solo la statuizione relativa alle prime due ragioni.

Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il riparto di competenze. L’incidenza paesaggistica di un intervento è rimessa all’amministrazione preposta, cioè alla Soprintendenza, che mediante il parere vincolante reso ai sensi dell’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 svolge una funzione co-decisoria in una decisione pluristrutturata, insieme alla Regione o all’ente delegato. Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610/2023.

Quel procedimento costituisce la sede competente a valutare tutti gli aspetti paesaggisticamente rilevanti. Una volta assentito l’intervento quanto a compatibilità con l’interesse alla tutela del paesaggio, tale apprezzamento è contestabile solo con il ritiro dell’autorizzazione paesaggistica, non con una diversa valutazione del medesimo interesse in altra sede procedimentale. Diversamente opinando, si avrebbero due giudizi di segno opposto sul medesimo progetto, l’uno positivo e l’altro negativo, fondati su prescrizioni di natura paesaggistica.

Che le valutazioni siano paesaggistiche e non urbanistiche si ricava dal contenuto delle previsioni e dalla natura degli atti che le pongono. Entrambe le ragioni del diniego fanno valere prescrizioni o obiettivi di tutela posti con atti di vestizione del vincolo, discendente da un provvedimento di imposizione e, nell’altro caso, dalla previsione di legge dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, mediante il P.i.t. La preminenza richiamata dal Comune con gli artt. 143 e 145 d.lgs. n. 42/2004 non muta la natura dell’interesse né sposta la competenza: comporta solo che, nel coordinamento dei piani, le previsioni paesaggistiche prevalgano gerarchicamente su quelle urbanistiche.

È inoltre inammissibile la censura sulla confluenza delle previsioni del P.i.t. nel P.o.c., trattandosi di ragioni non espresse nel provvedimento impugnato e dunque di motivazione postuma. L’appello è respinto, con condanna del Comune alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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