Il diniego paesaggistico deve rispondere alle osservazioni procedimentali (TAR Sicilia n. 1376 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conclude il procedimento di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando, essendo state presentate osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, si limiti a riprodurre i motivi ostativi già esposti nel preavviso, senza esternare alcuna valutazione sulle argomentazioni del privato. La norma, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, impone all’amministrazione di dare ragione, nella motivazione del diniego, del mancato accoglimento delle osservazioni, indicando i soli motivi ostativi ulteriori che ne siano conseguenza. L’obbligo non si esaurisce in una formula di stile: il contraddittorio procedimentale, pur formalmente attivato, resta sostanzialmente eluso se la determinazione finale non confuta le ragioni del privato. Alla scarna motivazione dell’atto non supplisce la difesa processuale dell’amministrazione, che incorre nel divieto di motivazione postuma. La violazione delle garanzie partecipative non è sanabile ex art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un lotto in Zona Omogenea CR1a del P.R.G. di Siracusa, ricadente in area tutelata e all’interno della Zona Omogenea B del Parco Archeologico di Siracusa, avevano ottenuto nel 2021 il parere paesaggistico favorevole della Soprintendenza e, nel 2022, il permesso di costruire per un fabbricato bifamiliare. Il primo nulla osta si fondava sull’applicazione della deroga di cui all’art. 19, secondo comma, del Regolamento del Parco, che consente il completamento dell’edificazione su lotti interclusi.
Avviata l’opera, le ricorrenti hanno presentato istanza di autorizzazione preventiva per una variante, comprendente modifiche ai prospetti e la realizzazione di due piscine con vani tecnici. Dopo il preavviso di parere contrario e la presentazione delle osservazioni, la Soprintendenza ha confermato il diniego con atto del 09.12.2025. Da qui il ricorso, con censure di violazione dell’art. 10-bis e di difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbenti, perché meritevoli di accoglimento, le censure relative al difetto di motivazione e alla sostanziale violazione del contraddittorio procedimentale. La motivazione dell’atto impugnato appare contraddittoria rispetto al precedente atto autorizzatorio del 2021, con cui era stata assentita la realizzazione ex novo del fabbricato: essa non si sofferma sulla possibilità di applicare, anche alla variante, la deroga dell’art. 19, secondo comma, e non rende percepibili le ragioni del diverso esito.
Tale omissione assume pregnanza alla luce delle osservazioni procedimentali, con cui le ricorrenti avevano evidenziato la distonia rispetto al parere del 2021 e chiesto espressamente l’applicazione della norma derogatoria. L’amministrazione ha dato atto di aver esaminato le osservazioni, ma ha sostanzialmente riportato nell’atto conclusivo quanto già contenuto nel preavviso.
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1481 del 2026, Cons. Stato, sez. II, n. 7158 del 2023 e TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 218 del 2026: la norma promuove un’effettiva partecipazione del privato, con ricadute difensive e collaborative, e impone che il responsabile del procedimento dia ragione, nella motivazione del diniego, del mancato accoglimento delle osservazioni.
Non convince la tesi dell’amministrazione secondo cui le osservazioni non avrebbero aggiunto elementi nuovi. Le ricorrenti avevano argomentato perché l’ulteriore aumento di volume non escludesse l’autorizzazione, in forza della deroga i cui presupposti erano già stati ritenuti sussistenti. Era preciso onere dell’amministrazione confutare tali argomentazioni.
Il contraddittorio è dunque sostanzialmente eluso: l’obbligo di valutazione non può risolversi in una mera formula di stile. Né opera la sanatoria ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, non estensibile alla violazione delle garanzie dell’art. 10-bis. Sono inammissibili le più approfondite argomentazioni difensive, perché incorrono nel divieto di motivazione postuma. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e onere di rideterminazione motivata sull’istanza.
Nota della Redazione
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