Ottemperanza parziale: il pagamento della sorte capitale non esaurisce il dictum se restano gli accessori (TAR Lombardia n. 2467 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. è ammissibile anche avverso le sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al dictum. L’avvenuto pagamento della sola sorte capitale non determina la cessazione della materia del contendere sull’intera domanda, laddove la sentenza da ottemperare abbia riconosciuto, oltre al capitale, anche il diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati fino al saldo: in tal caso la decisione sull’ottemperanza va limitata alla parte non ancora eseguita. La nomina del commissario ad acta, disposta sin da subito per l’ipotesi di persistente inadempimento, è lo strumento per garantire l’effettività della tutela. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, quando l’Amministrazione abbia adempiuto solo parzialmente.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo. A seguito della notifica e del passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione aveva provveduto a liquidare soltanto la sorte capitale, omettendo di corrispondere gli accessori come indicati nel titolo esecutivo giudiziale.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando l’esecuzione parziale della sentenza del giudice del lavoro e chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione al dictum, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la circostanza, non smentita dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, che il pagamento era avvenuto solo con riferimento alla sorte capitale e non anche agli interessi legali e all’eventuale maggior somma dovuta a titolo di differenza con la rivalutazione monetaria.
Su questa base, il TAR ha ritenuto che la domanda di ottemperanza dovesse essere accolta solo parzialmente, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale e condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla pronuncia per la parte residua, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre disposto, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Per l’ipotesi di ricorso al commissario non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Ministero resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso l’adempimento solo parziale, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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