Diniego paesaggistico per roulotte: necessaria la valutazione concreta dell’impatto visivo (TAR Toscana n. 691 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione quando l’amministrazione si limita a richiamare il contesto di tutela e la relativa disciplina d’uso, senza verificare in concreto l’impatto che l’opera richiesta produce sulle visuali panoramiche. Il parere negativo della Soprintendenza, che affermi l’incompatibilità della roulotte per mere “soluzioni formali” e “assenza di qualità progettuale” senza spiegare perché l’intervento interferisca con le visuali, costituisce diniego apodittico e pregiudiziale. Nella valutazione di compatibilità paesaggistica deve tenersi conto delle misure di mitigazione prospettate dal richiedente e della natura precaria e non visibile del manufatto.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per installare temporaneamente una roulotte ad uso magazzino-deposito su un’area inedificata di sua proprietà, ricadente nel contesto costiero tutelato. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente esprimeva parere negativo, rilevando che l’intervento non risultava compatibile con il contesto per soluzioni formali, tipologia e assenza di qualità progettuale, in violazione delle prescrizioni della Scheda di vincolo e della Disciplina dei beni paesaggistici del Piano Paesaggistico regionale.
Il Comune adottava quindi il diniego di autorizzazione. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi precisati, ravvisando la fondatezza delle doglianze di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’area in esame è sottoposta a vincolo paesaggistico sin dal d.m. del 22 settembre 1957, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d. lgs. n. 42/2004, e il vincolo è stato oggetto di vestizione ad opera del Piano Paesaggistico della Regione Toscana.
Il TAR osserva che la Scheda di vincolo consente espressamente interventi di trasformazione edilizia, purché siano mantenuti i coni e i bersagli visivi, siano mitigati gli effetti di frattura e siano armonici per forma e dimensioni con il contesto. La Soprintendenza, tuttavia, si è limitata a richiamare la disciplina di tutela senza spiegare perché la roulotte, come conformata dalle misure di mitigazione proposte dal ricorrente, interferisca concretamente con le visuali panoramiche.
Dal testo dei provvedimenti emerge che i vincoli rilevanti riguardano la salvaguardia della visuale dell’area. Da ciò il Collegio inferisce la possibilità di utilizzare i terreni mediante manufatti di modesta entità che non siano visibili e, in quanto tali, siano inidonei ad alterare i valori paesaggistici protetti.
Il diniego impugnato è pertanto apodittico e pregiudiziale: non tiene conto del contesto concreto di inserimento né delle osservazioni non irragionevoli prospettate dal ricorrente. Il ricorso è accolto nei sensi indicati, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza della successiva attività amministrativa. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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