Il diniego paesaggistico richiede verifica concreta e non vincoli astratti (TAR Puglia n. 1000 del 30.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando l’amministrazione oppone la disciplina vincolistica in modo astratto e aprioristico, senza verificare in concreto se l’intervento arrechi pregiudizio ai valori tutelati, avuto riguardo alle dimensioni e alle peculiarità costruttive dell’opera, all’interazione con i coni visuali e alla visione panoramica d’insieme. Il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione non consentono di applicare la deroga dell’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 senza accertare se le previsioni del piano pluriennale di attuazione siano state concretamente realizzate alla data del 6 settembre 1985. Le prescrizioni delle schede PAE, avendo natura normativa, sono soggette a disapplicazione ove precludano in via generale l’edificabilità in contrasto con la normativa primaria. La tutela del paesaggio impone un apprezzamento comparativo puntuale, non il generico richiamo all’esistenza del vincolo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno ricadente nel territorio del Comune di Gallipoli, presentano istanza per il rilascio del titolo abilitativo relativo a un complesso di quattro appartamenti. L’area è tipizzata dal P.R.G. quale “Zona C1b – Residenziali di espansione”, è ricompresa nel Primo Programma Pluriennale di Attuazione e corrisponde al lotto n. 50 del Piano di Lottizzazione “Santo Spirito”.

Il Comune nega l’assenso paesaggistico richiamando l’art. 63, comma 2, lett. a2), delle N.T.A. del P.P.T.R., secondo cui in tali zone non è consentita nuova edificazione, ed escludendo l’applicabilità della deroga dell’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 perché, alla data del 6 settembre 1985, le previsioni del piano pluriennale non sarebbero state concretamente realizzate. Segue il rigetto della richiesta di permesso di costruire. I ricorrenti impugnano diniego, preavvisi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, parere della Commissione Locale per il Paesaggio e le schede PAE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. Sul primo profilo rileva che il Comune non ha specificato in quali parti le previsioni del piano pluriennale di attuazione non abbiano avuto concreta attuazione, né se il piano sia ancora efficace e operativo. Ne deriva un evidente deficit motivazionale e istruttorio.

Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia (TAR Puglia Lecce n. 383/2022) e la giurisprudenza sul rapporto tra pianificazione paesaggistica e deroghe. Le prescrizioni delle schede PAE, secondo la definizione dell’art. 6, comma 4, delle N.T.A. del PPTR, sono disposizioni generali e astratte, con natura normativa: possono essere disapplicate ove illegittime, poiché il fondamento del potere di disapplicazione risiede nel principio di gerarchia delle fonti (richiamati Cons. Stato n. 1224/2020 e Cons. Stato n. 367/2017).

Sul piano sostanziale il Collegio ribadisce che il diniego paesaggistico, per rispettare l’art. 3 l. n. 241/1990, deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche del complesso impeditivo, descrivendo l’edificio, il contesto e il rapporto tra essi. Non è sufficiente il generico richiamo al vincolo: occorre un apprezzamento di compatibilità condotto su rilevazioni e giudizi puntuali (richiamate Cons. Stato n. 4707/2016, n. 802/2019, n. 5108/2016).

Nel caso concreto gli atti impugnati oppongono la disciplina vincolistica quale ostacolo assoluto, senza verificare se l’immobile arrecasse effettivamente pregiudizio ai valori tutelati. Il Collegio censura anche l’omessa valutazione della deliberazione consiliare n. 53 del 29.11.2022, che ha perimetrato le aree escluse dalle disposizioni dell’art. 142, comma 2, e dell’art. 91, comma 9, delle N.T.A., in tema di area di rispetto dei boschi.

Gli atti sono quindi annullati, con obbligo per l’amministrazione di rieditare il potere sulla scorta di motivazioni puntuali. Le spese sono dichiarate irripetibili per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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