L’ottemperanza per sentenze di condanna pecuniaria ha natura di giudizio esecutivo (TAR Lazio n. 12377 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro esattamente quantificata e determinata assume natura di semplice giudizio esecutivo, senza che sussista alcuna esigenza di sostanziale contenuto cognitorio. In tale evenienza il giudice dell’ottemperanza non è chiamato a esercitare poteri integrativi del giudicato, ma unicamente un’attività meramente esecutiva volta a porre rimedio all’inerzia dell’amministrazione inadempiente. Ne consegue che non vi è spazio per una rideterminazione della somma liquidata dal titolo giudiziale, né per il riconoscimento di voci di danno non espressamente contemplate nella sentenza passata in giudicato. La somma liquidata a titolo risarcitorio costituisce oggetto di obbligazione risarcitoria e non pecuniaria, con la conseguenza che non spetta al creditore il pagamento dell’IVA su detta somma.
Il Fatto
La società ricorrente, esecutrice di una convenzione urbanistica stipulata nel 2007 con Roma Capitale, aveva ottenuto dal TAR Lazio, con sentenza n. 9184/2019, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da fermo di cantiere, nella misura di euro 107.477/11. Avendo l’ente locale omesso di dare esecuzione al giudicato, la società proponeva ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo il pagamento di una somma maggiore, calcolata moltiplicando l’incidenza mensile di euro 13.636/11 per i mesi dal 1° luglio 2017 all’11 luglio 2019, oltre IVA, interessi e rivalutazione, con nomina di un Commissario ad acta.
Roma Capitale si costituiva eccependo l’infondatezza del gravame, e contestando la corretta quantificazione del quantum dovuto, riducibile, a suo dire, alla sola somma di euro 107.477/11. La società replicava insistendo per la natura autonoma e continuativa della voce mensile indicata in sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza si caratterizza in modo diverso a seconda della tipologia del provvedimento di cui si chiede l’attuazione, osserva che, quando si verte su una sentenza di condanna al pagamento di somma esattamente quantificata e determinata, il giudizio assume natura di semplice giudizio esecutivo. Tale principio, pur enucleato con riguardo a decisioni del giudice ordinario, trova applicazione anche per le sentenze del giudice amministrativo, ove non vengano in rilievo spazi di esercizio del potere connotati da discrezionalità.
La sentenza ottemperanda aveva espressamente individuato in euro 107.477/11 il danno da oneri di cantiere, in accoglimento integrale della domanda risarcitoria così come quantificata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. Il Collegio esclude che l’importo mensile di euro 13.636/11, menzionato in sentenza quale mero criterio di calcolo, possa essere inteso come voce autonoma e continuativa di danno, giacché la stessa ricorrente lo aveva riferito a un periodo precedente (ottobre 2016-maggio 2017) per il quale il giudicato aveva escluso la risarcibilità.
Quanto alla richiesta di pagamento dell’IVA, la Corte rileva che tale componente non è inclusa nella somma liquidata, trattandosi di obbligazione risarcitoria e non pecuniaria, per cui non opera il meccanismo di detrazione e rivalsa proprio del tributo. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti del giudicato, con ordine a Roma Capitale di pagare le somme risultanti dal titolo entro sessanta giorni, e nomina sin d’ora del Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, con spese del giudizio integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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