Il diniego di patente per mancanza di requisiti morali ex art. 120 cds appartiene al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3970 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere esercitato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 in sede di diniego del rilascio della patente di guida per la ritenuta mancanza dei requisiti morali ha natura vincolata ed è conferito in via preponderante nell’interesse del privato, essendo finalizzato a consentire l’esplicazione del diritto soggettivo alla circolazione ex art. 16 Cost. Ne consegue che la posizione giuridica dell’istante è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Tale conclusione non si estende alle controversie concernenti la revoca del titolo per sopravvenuta mancanza dei requisiti (art. 120, comma 2, cds) o il rilascio previo nulla osta prefettizio (art. 120, comma 3, cds), nelle quali il potere della Prefettura è volto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente presentava alla Motorizzazione Civile di Milano istanza per il conseguimento della patente di categoria A2, ottenendo un provvedimento di diniego fondato sull’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 per la ritenuta insussistenza dei requisiti morali, senza peraltro indicare specificamente quale requisito mancasse. Il provvedimento richiamava la sussistenza di un motivo ostativo inserito dalla Prefettura nel sistema informatico.

L’istante impugnava il diniego dinanzi al TAR deducendo l’assenza dei presupposti normativi, il mancato apprezzamento dell’intervenuta ammissione all’affidamento in prova e il difetto di istruttoria e motivazione, non avendo l’amministrazione svolto autonoma attività istruttoria sulla natura e attualità del motivo ostativo. Il Ministero si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il criterio del petitum sostanziale e la distinzione tra posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, precisando che il carattere vincolato del potere non è di per sé decisivo ai fini del riparto. La giurisdizione amministrativa sussiste, infatti, solo quando il potere sia conferito in via esclusiva o prevalente nell’interesse pubblico.

Con specifico riferimento alla fattispecie, la Corte ha rilevato che l’art. 120, comma 1, cds introduce una preclusione al rilascio della patente per coloro che versano in talune condizioni soggettive, attribuendo all’amministrazione un potere di accertamento di natura vincolata. Tale verifica, tuttavia, non è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale – correlata invece alle sole abilità tecniche – ma attiene a una valutazione legislativa di meritevolezza del privato.

Il rilascio del titolo abilitativo incide direttamente sul diritto alla libera circolazione ex art. 16 Cost., sicché il potere esercitato dall’amministrazione è qualificabile come potere amministrativo in senso lato, alla cui base sussiste una posizione di diritto soggettivo. Il Collegio ha espressamente superato il proprio precedente orientamento, aderendo alla conclusione delle Sezioni Unite n. 8188 del 2022, secondo cui l’accertamento sui requisiti morali spetta alla cognizione del giudice ordinario trattandosi di vincolo posto nell’esclusivo interesse privato.

La Corte ha infine distinto la fattispecie in esame da quelle disciplinate dai commi 2 e 3 dell’art. 120 cds (revoca del titolo e rilascio previo nulla osta prefettizio), nelle quali la giurisdizione resta al giudice amministrativo, in ragione della natura di potere amministrativo in senso stretto della Prefettura, volto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda al giudice ordinario entro tre mesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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