Controinteressato non evocato e inammissibilità del ricorso al TAR (Cons. Stato n. 10028 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione, e quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere con l’azione impugnatoria. Il ricorso con cui si propone azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro sessanta giorni e poi depositato, con la prova dell’avvenuta notifica, nei trenta giorni successivi, pena l’inammissibilità del ricorso. Il soggetto che il provvedimento amministrativo contempli nominativamente e che sia diretto beneficiario delle sue prescrizioni è controinteressato anche quando il vantaggio consista nella deroga a un divieto generale.

Il Fatto

Si controverte dell’utilizzo di una strada ricavata da un vecchio tratturo, realizzata dai lottizzanti di alcuni villaggi turistici e da sempre riservata ai loro mezzi e ai veicoli pubblici, non anche ai privati estranei. Ritenendo che la strada fosse abusivamente frequentata da altri soggetti, tra cui i proprietari e gli ospiti di un residence vicino, il Comune adottava un’ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, con cui rinnovava il divieto di transito per ragioni di pubblica sicurezza.

Il condominio proprietario del residence impugnava l’ordinanza davanti al TAR Basilicata, che rigettava il ricorso per due ragioni: la mancata notifica del gravame alla società titolare del villaggio, pacifico controinteressato, e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito. Proponeva appello il condominio, deducendo violazione dell’art. 41 cod. proc. amm., difetto di motivazione dell’ordinanza e difetto di competenza del Sindaco. Si costituivano il Comune e la società beneficiaria del provvedimento, chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del giudice di primo grado. Richiamando un indirizzo pretorio costante, e in particolare Cons. Stato, sez. V, n. 11721 del 2022, la Sezione ribadisce che il controinteressato si individua attraverso il concorso del requisito formale, ossia la menzione nominativa nell’atto impugnato, e del requisito sostanziale, ossia la titolarità di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa, contraria all’accoglimento del ricorso.

Nel caso concreto entrambi i requisiti sussistono. La società titolare dei villaggi non solo è più volte citata nell’ordinanza, ma è diretta beneficiaria della stessa, perché ai suoi mezzi speciali è stata consentita la circolazione sulla strada chiusa al traffico. La società ha dunque un interesse oppositivo pieno alla conservazione dell’atto.

Da qui la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La Sezione richiama il principio secondo cui l’azione di annullamento va notificata, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro sessanta giorni e poi depositata con la prova della notifica nei trenta giorni, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 594 del 2016.

La Corte non omette il merito, ribadendo che sussiste la competenza del Sindaco a intervenire con atti contingibili e urgenti, attesa la pericolosità della strada, caratterizzata da forti pendenze, e l’imminenza della stagione estiva. La motivazione dell’ordinanza è adeguata, perché descrive lo stato di pericolo e l’utilizzo della strada da parte di soggetti non autorizzati.

Il gravame è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite e con declaratoria di inammissibilità confermata in via definitiva. Il provvedimento in esame dispone la correzione di errore materiale della sentenza, inserendo la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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