Contratto di fornitura sanitaria e subentro: la delibazione cautelare esige il rinvio al merito (TAR Lombardia n. 543 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle questioni giuridiche sottese a una controversia in materia di affidamento di pubblica fornitura, anche in ragione degli interessi coinvolti, può richiedere una delibazione più approfondita di quella sommaria propria della fase cautelare, con conseguente rinvio al merito. In tal caso, ove l’attività oggetto di affidamento sia suscettibile di prosecuzione da parte di un diverso operatore, sussiste la possibilità di subentro nell’esecuzione della commessa da parte del ricorrente in caso di accoglimento del ricorso. La fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito e la compensazione delle spese della fase cautelare costituiscono gli esiti propri di siffatta delibazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determinazione con cui A.R.I.A. S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta multilotto per la fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, in favore della società controinteressata.
Avverso l’esito di gara, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione tecnica operata dalla Commissione giudicatrice, la quale aveva ritenuto conforme ai requisiti di minima previsti dalla lex specialis l’offerta presentata dalla società aggiudicataria, nonché l’illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti per i requisiti premiali. Ha altresì formulato domanda di inefficacia del contratto e di subentro, ove il contratto fosse stato medio tempore stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel delibare l’istanza cautelare, ha ritenuto che la valutazione delle questioni giuridiche sottese alla vicenda, in ragione degli interessi coinvolti, richieda un approfondimento maggiore di quello consentito nella fase sommaria. Tale apprezzamento ha determinato il rinvio alla fase del merito della controversia.
In particolare, il Collegio ha ritenuto preclusa la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, non ricorrendo i presupposti per una decisione immediata della controversia all’esito della camera di consiglio.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che, avuto riguardo alla tipologia di attività oggetto di affidamento, in caso di accoglimento del ricorso nel merito sussiste la possibilità di subentro nell’esecuzione della commessa da parte della società ricorrente. Tale circostanza ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare una misura cautelare di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica del 5 novembre 2026 per la trattazione del merito, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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