Mancata traduzione atti non invalida diniego emersione lavoro irregolare (TAR Emilia-Romagna n. 1185 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione degli atti del procedimento di emersione dal lavoro irregolare nella lingua madre del richiedente non determina l’illegittimità del provvedimento di diniego, potendo al più configurare una causa di rimessione in termini in caso di tardiva impugnazione. La procedura di emersione di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020 presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere alla data di presentazione dell’istanza, sicché una mera promessa di assunzione non consente di beneficiare della regolarizzazione. Dalla carenza di un rapporto di lavoro da regolarizzare deriva altresì l’esclusione del diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, a prescindere dalla non imputabilità al lavoratore della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il diniego opposto dalla Prefettura di Modena all’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro. La Prefettura aveva respinto l’istanza ritenendo che l’attività lavorativa dichiarata non rientrasse tra quelle comprese nell’allegato 1 al d.m. 27 maggio 2020. Il ricorrente contestava il provvedimento deducendo tre motivi: la mancata traduzione del diniego nella propria lingua madre, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimo mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che il lavoratore non fosse titolare di alcun rapporto di lavoro, seppur irregolare, bensì di una mera promessa di assunzione. Tale circostanza, da sola, preclude l’accesso alla procedura di emersione, la cui finalità è evitare assunzioni fittizie miranti a eludere le norme sull’immigrazione e a garantire il rispetto dei diritti retributivi e contributivi del lavoratore.
Quanto ai primi due motivi, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la mancata traduzione degli atti nella lingua madre non ha carattere invalidante, potendo al più fondare una rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva. Inoltre, secondo una concezione non formalistica della partecipazione procedimentale, l’eventuale deficit cognitivo non ha impedito al ricorrente di svolgere un’utile difesa in giudizio.
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato: la carenza di un rapporto di lavoro da regolarizzare preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione, indipendentemente dalla circostanza che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia imputabile al lavoratore. La sentenza conferma pertanto, con esito di rigetto, le valutazioni già espresse in sede cautelare.
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Nota della Redazione
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