Allevamento semibrado e misure di salvaguardia: il divieto comunale non regge se manca l’adozione del PUC (TAR Sardegna n. 587 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’amministrazione comunale approva meri indirizzi pianificatori, ancorché recepiti dal consiglio in sede di progetto preliminare del PUC, sono atti endoprocedimentali privi di efficacia conformativa immediata e non possono fondare provvedimenti interdittivi. Le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 operano solo a seguito della formale adozione dello strumento urbanistico, non nella fase prodromica del piano preliminare. Le previsioni delle NTA che disciplinano le distanze per i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi non sono suscettibili di applicazione analogica all’attività di allevamento allo stato semibrado, che presenta caratteristiche strutturali differenti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un terreno nel Comune di Mamoiada, presentava una D.U.A. per l’avvio di un’attività di allevamento suino allo stato semibrado. Il Comune dichiarava dapprima l’irricevibilità della pratica, sul presupposto del contrasto con i divieti introdotti con delibera di giunta, ma il provvedimento veniva annullato dal TAR. Riavviato il procedimento, il Comune adottava un provvedimento interdittivo, ordinando la cessazione immediata dell’attività.
L’amministrazione fondava il proprio diniego su due presupposti: il divieto di allevamento in una fascia di 150 metri dalle strade di accesso al centro urbano, previsto dalla delibera di giunta n. 55/2023, e l’incompatibilità dell’intervento con l’art. 26 delle NTA del PUC, che impone la distanza di 500 metri dalle zone residenziali per i fabbricati destinati ad allevamenti intensivi. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento e ne chiedeva l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accolta l’istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo della memoria dell’amministrazione, ha esaminato il merito, ritenendo fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo di ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Quanto al primo presupposto, il TAR osserva che la delibera di giunta n. 55/2023 si limita a fornire indirizzi ai tecnici incaricati della redazione del PUC. Si tratta di atti endoprocedimentali, funzionali alla futura pianificazione, ma non idonei a introdurre divieti immediatamente efficaci nei confronti dei privati, come già affermato da questo Tribunale con richiamo al precedente del TAR Sardegna n. 633/2021.
Il Collegio esclude, inoltre, che le delibere possano produrre l’effetto di misure di salvaguardia. L’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 subordina l’operatività di tali misure alla formale adozione dello strumento urbanistico. Nel caso di specie, il Comune si era arrestato alla fase del progetto preliminare, espressamente riservandosi la successiva adozione. La prevalente giurisprudenza conferma che le misure di salvaguardia si applicano solo alle domande presentate dopo l’adozione del piano, come chiarito dal TAR Puglia Bari n. 382/2017.
Quanto al secondo presupposto, la disposizione dell’art. 26 delle NTA del PUC riferisce la prescrizione sui 500 metri ai soli fabbricati destinati ad allevamenti di tipo intensivo. Il dato letterale, secondo il TAR, non consente interpretazioni estensive. Le disposizioni che limitano l’iniziativa economica e l’utilizzazione dei fondi vanno interpretate restrittivamente, senza dare rilievo a canoni ermeneutici apodittici invocati dall’amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento interdittivo risulta privo di validi presupposti normativi: da un lato, il divieto comunale non è efficace per mancata adozione del piano; dall’altro, la norma del PUC invocata non si applica all’attività di allevamento semibrado. Il ricorso viene accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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