Requisiti di esecuzione e avvalimento di qualificazione: onere di impugnare il bando (TAR Puglia n. 1034 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di centri operativi e di mezzi d’opera, richiesta dalla lex specialis per l’esecuzione di un appalto misto di lavori e servizi, costituisce requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione, con la conseguenza che la sua verifica pertiene alla fase successiva all’aggiudicazione. La censura che pretenda di trasformare tale prescrizione in causa di esclusione si risolve in una contestazione della lex specialis ed è inammissibile se non proposta nei termini contro il bando. Il contratto di avvalimento che integri un intervallo classificatorio, in presenza di qualificazione già posseduta dall’ausiliata, non richiede il trasferimento dell’intero complesso aziendale, essendo sufficiente l’individuazione delle risorse materiali e personali in misura proporzionata all’oggetto. La documentazione comprovante la stipula anteriore del contratto di avvalimento è suscettibile di soccorso istruttorio.

Il Fatto

La Provincia di Foggia indice una gara per un accordo quadro avente ad oggetto lavori di manutenzione stradale, sfangamento, manutenzione del verde e servizi di pronto intervento e sgombero neve con trattamento antighiaccio, per un importo complessivo di oltre tre milioni di euro. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis prevede, tra l’altro, la disponibilità di quindici centri operativi, mezzi d’opera specifici, un fatturato minimo triennale per i servizi e l’esecuzione di contratti di sgombero neve per una soglia predeterminata nel triennio antecedente.

All’esito della valutazione, la commissione propone l’aggiudicazione in favore di un raggruppamento controinteressato, poi formalizzata con determina. Il raggruppamento ricorrente impugna l’ammissione e l’aggiudicazione, deducendo la carenza della qualificazione SOA della mandante, la nullità del contratto di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto, l’indisponibilità dei centri operativi e dei mezzi, il difetto del requisito tecnico-professionale per i servizi neve e plurime violazioni delle regole sul soccorso istruttorio. Propone altresì motivi aggiunti avverso la documentazione acquisita in fase di verifica. Il raggruppamento aggiudicatario deposita ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di fare applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., e definisce la causa sulla base delle questioni di più agevole soluzione, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio. Il ricorso principale e i motivi aggiunti vengono trattati congiuntamente per la sostanziale sovrapponibilità delle censure.

La doglianza sulla qualificazione SOA della mandante è respinta. La lex specialis qualifica l’appalto come misto; la dichiarazione di partecipazione distribuisce i lavori alla capogruppo e i soli servizi alla mandante. Non sussiste quindi alcun obbligo di possedere la qualificazione SOA OG3 per chi non esegue lavori.

Quanto all’avvalimento con il consorzio ausiliario, il contratto indica in modo dettagliato mezzi e personale messi a disposizione. Richiamando Cons. Stato n. 169/2022 e Cons. Stato n. 9050/2024, il Tribunale esclude rigidismi formali e ritiene proporzionate le risorse prestate, poiché l’ausiliata possedeva già la qualificazione e il prestito mirava solo a integrare l’intervallo classificatorio.

Sul requisito tecnico-professionale per lo sgombero neve, il Collegio ritiene documentato un fatturato superiore alla soglia richiesta. L’allegazione delle fatture dell’ausiliaria risulta tempestiva, attestata dalle firme digitali con data anteriore alla scadenza, e il soccorso istruttorio è espressamente consentito dall’art. 15 del disciplinare quando la stipula sia comprovabile con data anteriore.

Il passaggio centrale riguarda la natura dei requisiti relativi a centri operativi e mezzi. L’art. 14 del disciplinare va letto secondo i principi di tassatività e massima partecipazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 e alla luce della distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione. Sulla scorta di Cons. Stato n. 8159/2020 e TAR Roma n. 18398/2024, la disponibilità di mezzi e strutture è requisito di esecuzione, verificabile dopo l’aggiudicazione, come conferma l’art. 113 del Codice. La pretesa di trasformarlo in condizione di ammissione è inammissibile per tardività, non essendo stato tempestivamente impugnato il bando.

Nel merito, le contestazioni tecniche si risolvono in un indebito sindacato sulle valutazioni discrezionali della commissione, non sindacabili per i noti limiti alla rivalutazione delle scelte tecnico-discrezionali. Il ricorso è quindi respinto; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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