Ammissione con riserva alle prove orali per contestazione dei punteggi (TAR Puglia n. 110 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la contestazione degli esiti di una prova scritta concorsuale, fondata su una dedotta erronea o inadeguata valutazione degli elaborati, nonché sulla disparità di trattamento tra i candidati, giustifica l’ammissione con riserva alle successive prove orali. Tale misura è volta a evitare che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito resti privo di utilità pratica, consentendo al candidato di partecipare all’intera procedura e di vedersi riconosciuta, all’esito del giudizio, la posizione eventualmente spettante in graduatoria. La verifica della fondatezza delle censure, concernenti la composizione della commissione, la correttezza dei punteggi e la trasparenza dell’operato, è, tuttavia, rimessa alla decisione di merito.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia (ARIF) per la copertura di otto posti nel profilo di “Specialista Avvocato”. Superata la prova scritta con un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza fissata in 21/30, la candidata è stata esclusa dalle prove orali. Ritenendo che la valutazione del proprio elaborato fosse frutto di un errore e che la procedura fosse affetta da vizi di legittimità, la ricorrente ha impugnato gli atti del concorso, chiedendo l’annullamento e la sospensione degli effetti, e domandando, in via cautelare, l’ammissione alla prova orale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare l’istanza cautelare, ha considerato il duplice ordine di censure prospettato. Da un lato, è stata dedotta la illegittimità della composizione della commissione esaminatrice per la mancata resa delle dichiarazioni di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse. Dall’altro, è stata contestata la correttezza materiale della correzione della prova scritta, che avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i candidati.

Preso atto che il ricorrente era già stato ammesso con riserva alle prove orali con decreto monocratico, al fine di non compromettere la posizione della candidata nell’imminenza dello svolgimento delle ulteriori fasi concorsuali, il Collegio ha ritenuto di confermare il provvedimento cautelare. L’ammissione con riserva è stata reputata la misura più idonea per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Essa, infatti, consente alla ricorrente di sostenere le prove orali, già calendarizzate, senza che ciò pregiudichi l’esito del giudizio di merito, nel quale dovrà essere accertata la legittimità degli atti impugnati e la correttezza dei punteggi attribuiti.

La decisione cautelare non anticipa, quindi, il giudizio sulla fondatezza del ricorso, ma si limita a preservare l’interesse della parte a non vedersi definitivamente esclusa dalla procedura selettiva prima che la controversia sia definita. Di conseguenza, l’istanza è stata accolta con riserva, fissando l’udienza pubblica per la discussione del merito, con abbreviazione dei termini processuali. Le spese di lite sono state infine rimesse alla decisione definitiva

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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