Ottemperanza al giudicato e riequilibrio finanziario dell’ente locale inadempiente (TAR Calabria n. 650 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, non esonera l’ente locale dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento integrale della pretesa creditoria, non essendo sufficiente la sola approvazione del piano e la sua trasmissione agli organi di controllo. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La banca ricorrente aveva agito in ottemperanza per il mancato pagamento, da parte del Comune di Montepaone, delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 458/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8 maggio 2020, che aveva condannato l’ente al pagamento di euro 335.975,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il Comune si era costituito eccependo l’avvenuta approvazione, con delibera consiliare, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, trasmesso alla Corte dei Conti e alla competente Commissione ministeriale, chiedendo la sospensione del giudizio. Il Tribunale ha dapprima sospeso e poi confermato la sospensione; con successiva ordinanza ha ordinato all’ente di depositare una relazione sullo stato del debito e sulle tempistiche di pagamento, disponendo la prosecuzione del giudizio dopo l’approvazione del riequilibrio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Comune non ha ottemperato all’ordine contenuto nell’ordinanza istruttoria. Ne deduce che il debito permane nella sua integralità, secondo quanto evidenziato nel ricorso introduttivo, non risultando alcuna prova contraria depositata dall’ente.
La motivazione muove dal principio secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale divenuta definitivamente esecutiva e passata in giudicato. L’ente locale, in particolare, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale neppure dopo l’approvazione del riequilibrio finanziario.
Il percorso argomentativo del Tribunale è lineare sul punto: l’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio, di per sé, non paralizza né estingue l’obbligo di ottemperanza, ma costituisce soltanto il presupposto per una dilazione controllata dei pagamenti, che non può tradursi in un inadempimento sine die. La mancata dimostrazione dell’adempimento, unita all’inerzia dell’ente, integra pertanto tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catanzaro, con facoltà di delega, per l’esecuzione integrale del giudicato e per il pagamento delle spese liquidate. Le spese di giudizio, come fissate in dispositivo, restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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