Giudizio di ottemperanza e liquidazione degli interessi sul credito (TAR Lombardia n. 2215 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale, avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vincola l’Amministrazione al soddisfacimento integrale del diritto di credito in esso accertato. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del rapporto sostanziale: esso assicura l’attuazione del comando contenuto nel titolo, la cui esatta dimensione, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, va determinata secondo il titolo medesimo e le ulteriori norme applicabili. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, la quale deve comunque corrispondere quanto dovuto entro il termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 219/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 500,00 annui, a titolo di carta docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, riconoscendo invece estinto il diritto per l’anno 2018/2019. La sentenza era appellata dalla sola ricorrente, limitatamente al capo sfavorevole, e la Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 421/2024, riconosceva il diritto alla carta docente anche per l’anno 2018/2019, per un totale di euro 1.500,00, condannando il Ministero al pagamento parziale delle spese del doppio grado.

Il titolo, passato in giudicato e notificato, non era eseguito. I creditori proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il giudice precisa poi la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che la dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Su questa base i conteggi delle somme prodotti dal creditore, segnatamente per capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione: la loro esatta misura, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio rileva altresì che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nei titoli, dedotti i versamenti già effettuati, degli accessori maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di notificazione. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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