Verifica di equivalenza dei CCNL e sospensione cautelare: la carenza di periculum in mora prevale sull’interesse all’esecuzione del contratto (TAR Lombardia n. 873 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare avverso il provvedimento di verifica di equivalenza normativa ed economica dei contratti collettivi non è assistita dal necessario periculum in mora quando la legittimazione ad agire della ricorrente sia ancora provvisoria, non essendo definitiva l’esclusione dalla gara, e quando l’interesse dell’amministrazione all’esecuzione del contratto prevalga in considerazione delle esigenze pubbliche connesse allo svolgimento di un servizio alla persona essenziale per i destinatari.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Commissione Giudicatrice e il RUP hanno confermato l’equivalenza normativa ed economica tra il CCNL applicato dal RTI aggiudicatario e quello indicato dalla lex specialis di gara. La ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dichiarandosi disponibile a subentrare. Il Tribunale, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026, ha esaminato l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare non sia assistita dal requisito del periculum in mora. In primo luogo, ha rilevato che la legittimazione ad agire della ricorrente è provvisoria, in quanto l’esclusione dalla gara è stata confermata ma non è ancora definitiva, non essendo decorsi i termini per l’impugnazione della sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 5 maggio 2026, n. 2179. Tale circostanza incide sulla valutazione dell’urgenza e dell’attualità del danno lamentato.
In secondo luogo, il Tribunale ha valorizzato l’interesse dell’amministrazione all’esecuzione del contratto, considerate le esigenze pubbliche connesse allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento a favore degli ospiti dei Centri Diurni Disabili, dei Centri di Riabilitazione e dei Centri Socio Educativi. Si tratta di un servizio alla persona che il Collegio ha qualificato come essenziale per i suoi destinatari, la cui interruzione o sospensione determinerebbe un pregiudizio diretto e immediato alla collettività.
Pertanto, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare. Ha infine stabilito che l’udienza di trattazione del ricorso nel merito verrà fissata tenendo conto degli sviluppi relativi alla possibile impugnazione della sentenza n. 2179/2026.
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Nota della Redazione
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