Porto d’armi per guardia giurata: il diniego non richiede l’accertato abuso, basta l’inaffidabilità (TAR Puglia n. 527 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta e il conseguente divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti di una guardia particolare giurata non richiedono la prova di un obiettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino l’inaffidabilità del soggetto al loro uso. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura cautelare e non sanzionatoria, configurandosi come giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, più stringente rispetto al giudizio di pericolosità sociale e fondabile anche su situazioni non sfociate in condanne penali. Tale discrezionalità amministrativa, esercitata nel rispetto dei canoni di motivazione e ragionevolezza, non impone all’Amministrazione di confutare analiticamente le controdeduzioni dell’interessato né di disporne l’audizione personale, quando dagli atti risulti evincibile l’esame delle stesse.
Il Fatto
Una guardia particolare giurata impugnava il decreto prefettizio di diniego di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta e il contestuale divieto di detenzione di armi e munizioni, adottati all’esito di un intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione per una lite familiare. La convivente aveva dichiarato che l’uomo, in pregressi litigi, l’avrebbe minacciata di ucciderla con l’arma in dotazione e che, in più occasioni, aveva manifestato intenti suicidi. Il ricorrente deduceva violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e sproporzione del provvedimento, lamentando altresì la mancata valutazione delle proprie controdeduzioni e la mancata audizione personale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha confermato integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 280/2024, respingendo il ricorso. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 138 T.U.L.P.S. n. 773/1931 — nella stesura risultante dalla sentenza Corte Costituzionale n. 311/1996 — il quale, al terzo comma, subordina il rilascio della licenza per il porto d’armi alla sussistenza dei relativi presupposti, che non coincidono automaticamente con l’approvazione della nomina a guardia giurata. Il giudizio di idoneità alla nomina, ha precisato il Tribunale, non comporta anche quello di idoneità al porto d’arma.
La valutazione demandata all’Autorità di pubblica sicurezza deve essere esercitata nel rispetto dei canoni della discrezionalità amministrativa, con una motivazione che dia conto dell’istruttoria espletata e delle circostanze di fatto che giustificano il giudizio di inaffidabilità. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 25449 del 2020 e n. 4215 del 2018, evidenziando come il giudizio sottostante al provvedimento di divieto non sia di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, potendo fondarsi anche su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla convivente agli agenti intervenuti — relative a minacce di morte proferite con riferimento all’arma in dotazione e a reiterati intenti suicidi — costituivano elementi concreti e ragionevolmente valutati dalla Prefettura. La successiva dichiarazione della donna, che aveva ritrattato la serietà delle minacce, non è stata ritenuta idonea a rimuovere il giudizio di inaffidabilità, non sussistendo indici che escludessero con sicurezza la serietà delle precedenti affermazioni.
Il Tribunale ha infine escluso l’obbligo per l’Amministrazione di confutare analiticamente ogni controdeduzione dell’interessato e di disporne l’audizione, essendo sufficiente che dagli atti risulti l’avvenuto esame delle osservazioni presentate, come effettivamente avvenuto nel procedimento impugnato. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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