Proposta non presentata e assenza di clausole escludenti: inammissibile l’impugnazione dell’avviso di project financing (TAR Puglia n. 529 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’impugnazione di un avviso pubblico relativo a una procedura di finanza di progetto è inammissibile per difetto di interesse allorché il ricorrente non abbia presentato domanda di partecipazione, non contesti clausole immediatamente escludenti né l'”an” della procedura, ma si limiti a dedurre un generico interesse alla legalità dell’azione amministrativa. L’interesse a ricorrere, connotato dai requisiti della personalità, dell’attualità e della concretezza, presuppone una lesione effettiva e attuale della posizione giuridica soggettiva. La fase di valutazione della proposta di project financing si conclude solo con la dichiarazione di fattibilità del progetto e l’individuazione del promotore; prima di tale esito non sussiste alcuna lesione concreta. In assenza di un affidamento giuridicamente qualificato, la mancata partecipazione alla nuova procedura esclude altresì la configurabilità di un danno risarcibile.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso pubblico con cui il Comune aveva avviato il procedimento ex art. 57 del d.lgs. n. 209/2024 per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto, lamentando l’applicazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 nella versione modificata dal cosiddetto “Correttivo”, anziché quella antecedente vigente ratione temporis ai sensi dell’art. 225-bis del medesimo decreto. La ricorrente, che non presentava domanda di partecipazione alla nuova procedura, deduceva la violazione dell’affidamento e il pregiudizio alla propria privativa intellettuale per la divulgazione del progetto già presentato. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancata impugnazione con motivi aggiunti della successiva nota di richiesta di revisione della proposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata d’ufficio la questione, ha scrutinato prioritariamente l’ammissibilità dell’azione di annullamento, richiamando il principio per cui l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto. Ha escluso che la ricorrente potesse far valere il solo interesse alla legalità dell’azione amministrativa, non essendo configurabile un’utilità specifica derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, nonostante i plurimi rinvii del termine, è stata ritenuta dirimente: l’impugnazione diretta dell’avviso è ammessa solo nelle ipotesi derogatorie della contestazione radicale dell’indizione, dell’assenza di procedura selettiva o della presenza di clausole immediatamente escludenti, tutte estranee alla fattispecie.
La Corte ha poi evidenziato che, anche a voler prescindere dalla mancata partecipazione, l’azione sarebbe comunque inammissibile per difetto di concretezza del pregiudizio: nella finanza di progetto il procedimento è bifasico e la prima fase si conclude solo con l’approvazione del progetto di fattibilità e l’individuazione del promotore. Nessuno di questi atti, immediatamente lesivi, era intervenuto al momento della decisione. Il Collegio ha infine rilevato che la ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti la nota con cui l’Amministrazione richiedeva l’adeguamento della proposta, la cui mancata conformazione aveva condotto ex lege alla reiezione della stessa ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio l’ha respinta, escludendo la sussistenza di un legittimo affidamento: la prima fase della procedura è stata qualificata come pre-procedimentale, ad elevata discrezionalità, in cui il promotore vanta mere aspettative di fatto. La ricorrente, non avendo partecipato alla nuova procedura, non aveva allegato né provato alcun danno-evento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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