Porto d’armi, riabilitazione impone valutazione discrezionale dell’affidabilità (TAR Lombardia n. 2790 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma di un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte di perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Una volta intervenuta la riabilitazione ex art. 178 cod. pen., la condanna per i reati ostativi di cui all’art. 43, comma 1, TULPS non può determinare un diniego automatico: sorge in capo all’Amministrazione l’onere di una valutazione discrezionale che consideri, in istruttoria e in motivazione, la concreta entità del fatto, il lasso temporale trascorso e la condotta successiva dell’interessato, anche in relazione all’uso delle armi. Il diniego che ometta di prendere posizione sugli elementi sopravvenuti favorevoli è viziato per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura di Lecco istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con nota di avvio del procedimento, l’Amministrazione rappresentava la sussistenza di circostanze ostative, richiamando molteplici precedenti penali e una segnalazione per lesioni aggravate, e assegnava termine per eventuali memorie.
Nel termine, l’istante depositava memoria deducendo l’intervenuta riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza in relazione alle risalenti condanne per furto e l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato quanto alla segnalazione del 2017. Il Questore respingeva comunque l’istanza con decreto del 13 gennaio 2023, sul presupposto che la finalità preventiva in materia di armi rendesse sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità. Da qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata nel testo, per cui il giudizio questorile in materia di armi è espressione di ampia discrezionalità, ma deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti e tradursi in una congrua motivazione, verificabile in sede giurisdizionale.
Il passaggio decisivo riguarda il contenuto dell’art. 43, comma 2, TULPS, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Anche in presenza di condanna per i reati ostativi di cui al primo comma, la licenza “può essere ricusata” e non deve esserlo automaticamente: il legislatore ha così conformato la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza.
Ne deriva che, intervenuta la riabilitazione, il peso negativo dei reati tassativamente elencati è bilanciato dalla condotta successiva del condannato, espressiva di ravvedimento. L’Amministrazione deve quindi procedere a una valutazione in concreto dell’affidabilità attuale dell’interessato, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l’intero spettro di elementi, anche sopravvenuti.
Il Collegio individua tre fattori che l’istruttoria e la motivazione devono disaminare: la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna e la condotta successivamente tenuta dall’interessato, sia in generale sia con riguardo all’uso delle armi.
Nel caso di specie, tale giudizio complesso non risulta adempiuto. Il provvedimento gravato contiene un generico richiamo a una presunta inaffidabilità, rinviando acriticamente ai precedenti e alle segnalazioni, senza prendere posizione sui sopravvenuti provvedimenti di riabilitazione e di archiviazione. Manca ogni spiegazione sul perché tali elementi favorevoli non bastassero a un giudizio prognostico positivo. Il motivo è pertanto fondato e il decreto questorile è annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi secondo i principi enucleati, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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