Legittimo il diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione armi (TAR Sicilia n. 428 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere attribuito al Prefetto dall’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 ha natura preventiva e si fonda su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. Esso non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale né l’attualità di condotte penalmente rilevanti, potendo fondarsi anche su fatti non sanzionati penalmente ma sintomatici di un rischio di abuso. Il diniego di revoca del divieto non costituisce mera conferma automatica del provvedimento originario, ma esito di un riesame attuale in cui l’Amministrazione deve acquisire elementi istruttori aggiornati e verificare la persistenza dei motivi ostativi. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Agrigento del 22 febbraio 2024, con cui è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2010 ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931. L’istanza era stata presentata dopo che, in sede di domanda per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, il ricorrente aveva appreso dell’esistenza del provvedimento interdittivo.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittima protrazione del divieto, la carenza di motivazione attuale e individualizzata, l’assenza di condanne definitive e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di praticare l’attività sportiva. L’Amministrazione ha resistito richiamando la natura preventiva e discrezionale del potere esercitato e le risultanze delle relazioni degli organi di pubblica sicurezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la fisionomia del potere di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 1543 del 2021, n. 2135 del 2019, n. 4931 del 2018) e la Corte cost. n. 440 del 1993: il porto d’armi ha natura eccezionale e giustifica un controllo amministrativo particolarmente penetrante. Il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti.

Nel merito, il divieto originario era stato adottato a seguito di una vicenda di grave conflittualità familiare, nella quale erano stati rinvenuti strumenti atti ad offendere occultati nell’autovettura del ricorrente. Il giudice penale, pur assolvendo con formule diverse, aveva dato atto della sussistenza del fatto storico e di un clima relazionale deteriorato, riconducendo l’esito assolutorio a profili di inattendibilità soggettiva e incertezze probatorie. Tali elementi sono stati ritenuti legittimamente valorizzati dall’Autorità amministrativa in chiave prognostica.

Il primo motivo è stato respinto: l’assenza di condanne definitive non esclude che il giudizio di inaffidabilità si fondi su fatti non penalmente sanzionati ma sintomatici di rischio di abuso. Il secondo motivo è stato parimenti rigettato: il decreto impugnato non è mera conferma automatica ma esito di un riesame attivato su istanza di parte, con acquisizione di informative aggiornate. In assenza di sopravvenienze positive, la protrazione del divieto non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Quanto al terzo motivo, la motivazione è stata ritenuta sintetica ma coerente e intellegibile, ancorata al quadro fattuale originario e alle relazioni degli organi di pubblica sicurezza. L’interesse alla pratica sportiva è stato giudicato recessivo rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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