Commissario ad acta nominato d’ufficio per l’ottemperanza al titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 1399 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risulti il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta, su sollecitazione di parte, il responsabile pro tempore dell’ufficio ministeriale competente. Al commissario interno all’amministrazione intimata non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della somma di 1.500,00 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal diritto all’accredito sino al saldo.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione, che non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, prospettando l’inerzia dell’amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ha ritenuti sussistenti. Dalla documentazione in atti risultava il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato nel giudizio di ottemperanza, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il ruolo è stato attribuito al Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il Collegio ha escluso ogni compenso per l’ausiliario, perché nominato dirigente dello stesso Ministero resistente e quindi retribuito nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre stabilito che il commissario depositi atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo per gli ausiliari del giudice, e ha avvertito che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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