Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 429 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accoglibile quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione al pagamento della somma di 1.000,00 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione intimata si costituisce in giudizio, senza però adempiere spontaneamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto riguardo segnatamente al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, senza compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e richiama sul punto una serie di precedenti conformi dei tribunali amministrativi regionali.
Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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