Esecuzione giudicato su bonus Carta Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1409 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’esistenza di un giudicato e la sua ineseguita attuazione e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato dalla sentenza. Alla scadenza di tale termine, senza l’adempimento, l’esecuzione è assicurata dal commissario ad acta nominato sin d’ora, previa istanza di parte. Il commissario non ha diritto ad ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 504/2024 del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 l. n. 107/2015, della somma di euro 3.000,00, oltre accessori, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.

L’Amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. Il ricorrente ha quindi agito per l’esecuzione del giudicato e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza di condanna è passata in giudicato il 23 gennaio 2025, come attestato in atti, e risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente il 23.12.2024.

Il Tribunale ha inoltre accertato l’espletamento degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità della domanda. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente il 15 ottobre 2025, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha ordinato di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori ivi computati ai sensi di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Il termine costituisce il momento entro cui l’adempimento spontaneo deve essere realizzato.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’Amministrazione non abbia ancora adempiuto, e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il Collegio ha escluso il riconoscimento di ulteriore compenso in capo al commissario, in applicazione analogica del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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