Permesso in deroga al PRG: competenza del consiglio comunale, non del dirigente (TAR Puglia n. 891 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale. La norma attribuisce all’organo consiliare una competenza esclusiva e non residuale: il dirigente, pertanto, non può denegare la richiesta di deroga senza avere sottoposto il progetto all’esame del consiglio, chiamato a valutare la sussistenza dell’interesse pubblico. Il diniego adottato direttamente dal dirigente, senza il previo coinvolgimento dell’organo consiliare, è illegittimo per violazione dell’art. 14 citato, a prescindere da una valutazione sul fumus di fondatezza dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla domanda di modifica di destinazione d’uso di un fabbricato residenziale, sito in zona agricola, finalizzata alla realizzazione di uno studio medico veterinario. Il provvedimento, adottato dal dirigente del Settore Urbanistica, escludeva la possibilità di assentire l’intervento in deroga al PRG ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 380/2001, ritenendo la norma applicabile soltanto a edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico e richiedendo comunque la previa deliberazione consiliare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato che il condono edilizio non modifica il regime urbanistico dell’area: l’immobile sanato resta soggetto alle prescrizioni della zona, sicché il cambio di destinazione d’uso deve rispettare le previsioni dello strumento urbanistico. Nel caso di specie, l’art. 17 delle NTA del PRG non consente la destinazione a studio veterinario, con la conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo.

Nondimeno, la sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui il dirigente aveva denegato la possibilità di assentire la modifica in deroga al PRG. Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 14 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al consiglio comunale una competenza speciale ed esclusiva in materia di permessi in deroga, poiché la deroga incide sul potere di pianificazione dell’ente. Il dirigente può istruire la pratica ma non adottare la determinazione finale, che spetta unicamente all’organo consiliare chiamato a ponderare gli interessi in conflitto.

Nessun rilievo assume, secondo il Collegio, l’eventuale infondatezza dell’istanza: la legge non distingue a seconda del fumus e impone in ogni caso la rimessione della questione al consiglio comunale. Il dirigente, pertanto, non avrebbe dovuto opporre un diniego diretto ma sottoporre il progetto all’organo consiliare, anche in considerazione della disponibilità del ricorrente a realizzare a proprie spese un parcheggio da cedere al Comune. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato nella parte in cui ha denegato la deroga senza il previo coinvolgimento del consiglio. Le spese sono state dichiarate irripetibili in ragione dell’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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