La revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 340 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica, la controversia relativa alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia con riferimento all’an che al quantum della pretesa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dall’intervenuto pagamento integrale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria dei servizi di pulizia per gli istituti scolastici in virtù di una convenzione Consip, stipulava un Ordinativo Principale di Fornitura e successivi atti aggiuntivi con un istituto scolastico statale. La convenzione prevedeva, all’art. 10, comma 5, la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, sulla base dell’istruttoria condotta secondo i dati di cui all’art. 7, commi 4 e 5, del medesimo decreto o, in mancanza, dell’indice ISTAT.

L’operatore economico, in data 7 settembre 2023, formulava istanza per il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, allegando le relative fatture. L’amministrazione scolastica opponeva un duplice diniego, con nota del 14 ottobre 2023 e successiva pec del 20 novembre 2023. La società proponeva quindi ricorso al TAR, deducendo la sussistenza del diritto alla revisione dei prezzi, la quantificazione dell’importo dovuto e la spettanza degli interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affrontato la questione di giurisdizione, risolta in senso affermativo. Richiamando l’art. 244 del d.lgs. n. 163/2006, la cui applicazione è stata ritenuta ratione temporis, e l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., il TAR ha affermato che le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale conclusione è stata confortata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 4985 del 2025, che ha risolto la questione in senso conforme.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con memoria del 31 gennaio 2025, aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il pagamento di quanto richiesto. Il Collegio ha quindi accertato che la situazione sopravvenuta aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. In applicazione del principio per cui la cessazione della materia del contendere postula che la successiva attività amministrativa sia pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, in modo da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la recente risoluzione della questione di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e la ritenuta infondatezza della richiesta di interessi decorrenti dal giorno del dovuto anziché dall’eventuale sentenza di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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