Ottemperanza per Carta docente e sindacato sui presupposti del giudicato (TAR Lazio n. 6893 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare formazione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non fornisca chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza è condannata a ottemperare, senza che possano essere sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice. In caso di ulteriore inadempimento, va nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio economico. L’amministrazione, rimasta inerte, si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione fosse passata in giudicato e fosse stata notificata nelle forme di legge, nonché che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta esecuzione, sicché la pretesa del ricorrente è stata accolta, richiamando il principio di diritto in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
La Corte ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta non sono sindacabili in sede di ottemperanza, con la conseguenza che il Ministero doveva essere condannato a dare esecuzione al giudicato. È stato quindi ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia.
Sulle spese di lite, la soccombenza ha determinato la condanna del Ministero al pagamento in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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