Esecuzione giudicato carta docente termine 120 giorni commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 154 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo, esperibile ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale dell’Amministrazione, è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inosservanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. Quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 562/2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
L’interessata ha dedotto l’inesecuzione della decisione, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma dell’11 febbraio 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm., alla luce di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi.
Il giudice amministrativo accerta altresì l’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 21 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto la decisione richiama un orientamento amministrativo consolidato, citando numerose pronunce di merito (TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, n. 2432 del 2024; TAR Veneto n. 169 del 2024).
In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente o un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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