Irregolare nomina del direttore generale e accumulo residui passivi nel controllo finanziario (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 119 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti si estende alla regolarità degli atti di nomina dei vertici amministrativi e alla corretta gestione dei residui. La reiterata revoca d’ufficio degli avvisi per il conferimento dell’incarico di Direttore generale, con perdurante esercizio provvisorio delle funzioni da parte di un dipendente di area non dirigenziale, integra una criticità gestionale che va segnalata all’amministrazione vigilante. Il mancato smaltimento dei residui passivi generati da progetti di ricerca pluriennali produce un disavanzo nella gestione dei residui e impone un monitoraggio più incisivo. La preponderanza dei trasferimenti pubblici sulle entrate correnti e il mancato incameramento integrale delle quote associative rendono necessaria l’attivazione di entrate autoprodotte. Il permanere di un indice di ritardo dei pagamenti positivo impone la costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori per l’esercizio 2023, nonché sulle vicende di maggiore rilievo intervenute successivamente.

L’ente è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute e ricompreso nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. Opera attraverso 106 associazioni provinciali, soggetti privati, e un sistema centralizzato di rilevazione dei dati contabili. Il precedente referto sull’esercizio 2022 è stato approvato con determinazione n. 71 del 14 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i compensi e le criticità relative alla nomina del Direttore generale. Emerge che, dalla delibera del 31 dicembre 2019 in avanti, la gestione della nomina del vertice amministrativo presenta aspetti critici: dopo il conferimento provvisorio delle funzioni a un dipendente di qualifica C di area centrale, sono seguiti avvisi per il conferimento dell’incarico, tutti annullati in autotutela, mentre l’incarico temporaneo è rimasto in essere con percezione dell’indennità di cui all’art. 77, comma 2, lett. d), del Ccnl 2016-2018 del comparto funzioni centrali e della retribuzione di risultato. La situazione è segnalata al Ministero vigilante, con riserva di monitorarne gli sviluppi.

Sul piano contabile, la sede centrale registra un positivo risultato di competenza, che inverte il disavanzo dell’esercizio precedente, sostenuto da una flessione delle uscite per prestazioni istituzionali e dall’incremento delle entrate finali. L’avanzo di amministrazione cresce, così come il fondo cassa, per effetto del miglioramento delle riscossioni e del rallentamento dei pagamenti.

Restano però criticità strutturali. Il contributo statale rappresenta la risorsa preponderante, pari al 95,32 per cento delle entrate correnti, e non risultano interamente incamerate le quote associative. La Corte esprime l’avviso che l’ente debba potenziare le entrate autoprodotte, inclusa la vendita di beni e servizi, per ridurre la dipendenza dal contributo pubblico.

La situazione dei residui passivi è definita critica: la gestione dei residui della sede centrale produce un disavanzo, con un accumulo crescente di residui per servizi istituzionali e progetti di ricerca sanitaria e scientifica. L’indice di ritardo dei pagamenti dichiarato dall’ente è positivo, con una media di 3,52 giorni rispetto alla scadenza delle fatture; il Collegio dei revisori attesta invece un indice pari a 0,16 giorni. Il Mef, con nota n. 182815 del 9 agosto 2024, ha rammentato l’obbligo di stanziare l’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali in proporzione all’entità del ritardo. L’ente ha comunicato di non aver istituito il fondo, confidando nella sostenibilità garantita dalle giacenze di cassa e dall’avanzo non vincolato.

La Corte rileva inoltre che l’ente non ha ancora eliminato dal conto economico le voci dedicate agli oneri e proventi straordinari, come previsto dal d.lgs. n. 139 del 2015, e raccomanda, nelle operazioni finanziarie, la scelta di investimenti di carattere istituzionale. Il rendiconto aggregato evidenzia un avanzo di competenza e un utile di esercizio in crescita, ma la gestione dei residui aggregati mantiene un saldo negativo per la massa dei residui passivi degli esercizi precedenti, che denota un difficoltoso smaltimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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