Obbligo di discovery e relazione istruttoria nel giudizio cautelare sul nulla-osta al lavoro stagionale (TAR Puglia n. 117 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, qualora l’Amministrazione non abbia depositato i documenti del procedimento ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. e quelli prodotti dalla parte ricorrente non risultino pienamente intellegibili, il giudice amministrativo può disporre gli incombenti istruttori necessari al fine del decidere, ordinando all’Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento, nonché la presentazione di una sintetica relazione di chiarimenti. Tali adempimenti non definiscono il giudizio ma sono funzionali alla prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, la cui trattazione viene contestualmente rinviata a nuova camera di consiglio.
Il Fatto
Un cittadino extra-UE impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva archiviato l’istanza di nulla-osta al lavoro stagionale, deducendo un unico motivo di ricorso incentrato sull’eccesso di potere per travisamento: il provvedimento gravato sarebbe stato motivato dall’Amministrazione nel senso che il contratto di soggiorno era stato inoltrato con ritardo dall’istante. Nel giudizio cautelare si costituivano il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia, mentre non si costituiva il controinteressato indicato in ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale rilevava che l’Amministrazione resistente non aveva ottemperato all’obbligo di discovery previsto dall’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., non avendo depositato i documenti del procedimento amministrativo. Al contempo, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non risultava pienamente intellegibile, rendendo oggettivamente difficoltosa la valutazione della fondatezza dell’unico motivo di ricorso dedotto.
Ritenendo necessario acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per il decidere, il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 64 cod. proc. amm., norma che consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari, e dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., in tema di richiesta di chiarimenti alla pubblica amministrazione. In particolare, ha ordinato all’Amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti del procedimento, oltre alla redazione di una sintetica relazione di chiarimenti sulla posizione del cittadino extra-UE.
L’ordinanza ha fissato il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa per l’adempimento degli incombenti istruttori e ha contestualmente rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 4 giugno 2026, senza pronunciarsi nel merito dell’istanza di sospensione.
La decisione evidenzia la centralità dell’istruttoria anche nella fase cautelare quando l’acquisizione documentale risulti indispensabile per una compiuta delibazione della domanda cautelare, specialmente nei giudizi in cui il provvedimento impugnato presenti profili motivazionali da verificare sulla base degli atti del procedimento.
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Nota della Redazione
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