Il lotto con fabbricato da demolire non è libero: nel calcolo del rapporto di maglia edificata si computano i volumi preesistenti (TAR Puglia n. 338 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, quando sussista un nesso di continuità tra l’edificio originario e quello da realizzare. La demolizione del preesistente, essendo strumentale al compimento del progetto e non elemento di per sé rilevante per azzerare i volumi già esistenti, non consente di qualificare il lotto come “libero” ai fini del calcolo del rapporto di maglia edificata.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area nel Comune di Andria, presentavano domanda di permesso di costruire per la demolizione dei volumi esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale, insistente su una maglia urbanistica edificata e priva di vincoli. Decorsi i termini di legge senza comunicazione di motivi ostativi, gli stessi intendevano formarsi il silenzio assenso ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune negava tuttavia il permesso, ritenendo l’intervento non conforme alla normativa edilizia per il mancato rispetto del rapporto di maglia edificata, escludendo dal computo il fabbricato da demolire e trattando il lotto come “libero”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, incentrando la decisione sulla corretta modalità di calcolo del rapporto di maglia edificata. Il Collegio ha rilevato che sull’area insiste già un manufatto e che preesistono volumi, la cui incidenza va valutata ai fini del computo, pur trattandosi di edificio da abbattere.
L’intervento richiesto è stato qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, in quanto caratterizzato da un nesso di continuità tra l’edificio originario e quello da realizzare. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la demolizione e ricostruzione integra una nuova costruzione solo ove manchi continuità con il preesistente, ipotesi non ravvisabile nel caso concreto.
La demolizione del preesistente è stata considerata strumentale alla realizzazione del nuovo manufatto, preferibile per ragioni di tecnica costruttiva ma non idonea ad azzerare i volumi già presenti, che vanno logicamente computati nel rapporto di maglia edificata. Il lotto non può essere qualificato come libero, essendo preesistente un manufatto destinato alla ricostruzione, sicché il provvedimento di diniego è stato ritenuto illegittimo e annullato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.