Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse a seguito di rinuncia all’intervento edilizio (TAR Liguria n. 969 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse, nel giudizio amministrativo, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la cessazione del bisogno di tutela sia ricollegabile alla rinuncia della parte controinteressata ad attuare l’intervento oggetto di impugnazione e alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio. La dichiarazione di improcedibilità prescinde da una pronuncia nel merito e non richiede l’esame delle censure proposte, essendo sufficiente l’accertamento dell’esaurimento degli effetti degli atti impugnati e la definitiva eliminazione della lesione lamentata. La peculiarità della vicenda, che vede la cessazione della materia del contendere per iniziativa unilaterale della controinteressata, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili siti nelle vicinanze di uno stabilimento industriale per la fabbricazione di prodotti dolciari, avevano impugnato una serie di provvedimenti comunali e regionali, tra cui le deliberazioni di preventivo assenso alla modifica dello strumento urbanistico e di approvazione della variante al PUC e al PTCP, finalizzati a legittimare l’ampliamento del compendio produttivo esistente. Nel corso del giudizio, la società controinteressata ha comunicato la propria rinuncia ad attuare l’intervento, ritenendolo non sostenibile sul piano economico alla luce delle prescrizioni formulate. A seguito di tale rinuncia, il Comune ha disposto l’archiviazione del progetto edilizio e la conclusione del procedimento autorizzatorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, con provvedimento del Comune del 5 dicembre 2024, depositato dai ricorrenti, il procedimento edilizio era stato archiviato per effetto della rinuncia della società controinteressata. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, poiché l’intervento non sarebbe stato realizzato e gli atti impugnati avevano esaurito i propri effetti.
Il Collegio ha quindi applicato il principio per cui, quando la cessazione del bisogno di tutela giurisdizionale è certa e definitiva, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure. La ricorrenza di tale presupposto è stata desunta dall’assenza di ulteriori difese spiegate dai ricorrenti dopo il deposito del provvedimento di archiviazione.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione, considerata la peculiarità della vicenda, in cui la definizione del giudizio è dipesa da una scelta unilaterale della controinteressata e non da una pronuncia nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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