Diploma magistrale valido per il concorso da maestro di sostegno (Cons. Stato n. 6245 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma conseguito al termine dei corsi dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 e conclusi entro l’anno scolastico 2001/2002, conserva in via permanente valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare e consente di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami ai relativi posti, anche presso gli enti locali. La contrattazione collettiva sopravvenuta, subordinata alla disciplina legislativa primaria, non può privare definitivamente dell’accesso al ruolo chi sia in possesso di un titolo ancora valido per i concorsi pubblici dall’esterno. L’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal d.P.R. n. 82 del 2023, impone di individuare il titolo di studio in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e con la contrattazione, senza attribuire a quest’ultima carattere prevalente o suppletivo. La clausola del bando che richiama genericamente i titoli equiparati non è immediatamente escludente e non impone l’impugnazione immediata: la lesione concreta si consuma con il provvedimento di esclusione.
Il Fatto
Una candidata, titolare di diploma magistrale conseguito nel 2002, partecipava al concorso indetto dal Comune di Napoli per cinquanta posti di maestro di sostegno, collocandosi al sedicesimo posto della graduatoria. Il Comune, annullando la precedente convocazione, le negava la stipula del contratto per non avere conseguito il titolo richiesto dal bando, ossia la laurea magistrale LM-85bis in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale.
La candidata impugnava il provvedimento deducendo l’equiparazione del titolo posseduto a quello richiesto dalla lex specialis. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA e rigetto dell’eccezione di irricevibilità. Proponeva appello il Comune, deducendo l’immediata lesività della clausola del bando e l’erronea equiparazione, con violazione dei contratti collettivi degli enti locali.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’eccezione di tardività. L’art. 2, A.2, del bando richiama i titoli equiparati alla laurea senza specificarli, rendendo plausibile l’interpretazione della candidata alla luce del sistema normativo e degli orientamenti giurisprudenziali. L’avvenuta presentazione della domanda, con indicazione del titolo ritenuto equivalente, esclude in radice la lesione immediata: la clausola escludente rileva solo quando preclude ab initio la partecipazione alla procedura.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal d.P.R. n. 82 del 2023, applicabile ratione temporis. La norma impone alle amministrazioni, compresi gli enti locali, di individuare il titolo di studio in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e con la contrattazione collettiva, senza stabilire alcuna prevalenza di quest’ultima né conferirle carattere suppletivo.
Il percorso argomentativo si salda al precedente della stessa Sezione, Cons. Stato, Sez. V, n. 7377 del 2024, secondo cui la sopravvenuta disciplina collettiva non può privare per sempre della possibilità di immissione in ruolo chi possieda un titolo ancora valido per l’accesso ai concorsi pubblici dall’esterno. La disciplina statale sull’istruzione, del resto, non distingue tra scuole statali ed enti locali.
L’art. 2 del d.m. 10 marzo 1997 stabilisce che i titoli conseguiti al termine dei corsi sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 o conseguiti entro il 2001/2002, conservano in via permanente valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione e ai concorsi ordinari per titoli ed esami. Il rinvio agli artt. 399 e seguenti del d.lgs. n. 297 del 1994, che include la disciplina delle scuole non statali, chiarisce l’applicabilità della medesima normativa all’istruzione gestita dagli enti locali.
La regola è riprodotta in norma di rango superiore: l’art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998 conferma il valore permanente e abilitante del titolo. Le Adunanze Plenarie n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019 hanno precisato che, pur in un contesto che richiede la laurea, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 rimane titolo idoneo alla partecipazione alle sessioni di abilitazione e ai concorsi. Le determinazioni del Comune sull’inquadramento del personale non superano tali conclusioni. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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