Danno erariale del dirigente medico per attività extra moenia non autorizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 373 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che, avendo optato per il rapporto di lavoro esclusivo, svolga attività libero-professionale extra moenia senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza viola l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 72 della legge n. 448/1998. L’omessa richiesta di autorizzazione, in presenza di un obbligo giuridico di dichiarare, integra occultamento doloso del danno e sposta in avanti il decorso della prescrizione quinquennale. I compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati costituiscono danno da mancata entrata, da quantificare al lordo delle imposte. Le indennità di esclusività, di posizione e di risultato divengono sine titulo e la loro restituzione si cumula, senza violazione del ne bis in idem, con il danno da mancata entrata.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un dirigente medico dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, assunto a tempo indeterminato in regime di rapporto esclusivo, contestandogli di aver svolto per anni numerosissimi incarichi professionali presso strutture sanitarie private accreditate, senza mai richiedere né ottenere la prescritta autorizzazione.
La pretesa risarcitoria, pari a due milioni centosettantatremilacentosettantasette euro e settanta, si articola in due poste: i compensi percepiti per gli incarichi non autorizzabili e le maggiori componenti retributive connesse al regime di esclusività. Il convenuto ha eccepito la prescrizione parziale, l’insussistenza del dolo e la sostanziale duplicazione sanzionatoria delle due voci di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, strettamente legata all’accertamento dell’occultamento doloso. Richiamando l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la Corte ricorda che il termine quinquennale decorre dal fatto dannoso, ovvero dalla scoperta in caso di occultamento doloso.
Sul punto il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni d’appello contabili: l’occultamento può derivare anche da una condotta omissiva quando sussiste un obbligo giuridico di dichiarare e l’amministrazione non dispone di autonomi poteri di accertamento. Il dipendente che tace sugli incarichi esterni impedisce all’ente di valutarne la compatibilità. Il deposito della dichiarazione dei redditi non equivale all’adempimento degli obblighi datoriali, poiché l’obbligo fiscale opera a valle, una volta percepiti i compensi.
Nel merito, la Corte distingue due autonome poste di danno. Il danno da mancata entrata deriva dalla violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, che impone il versamento dei compensi non autorizzati nel bilancio dell’amministrazione. Il diverso danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, tipico dei dirigenti medici, attiene alle indennità premiali previste dall’art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998.
Le due voci, ontologicamente diverse, sono cumulabili: una ripristina l’entrata indebita, l’altra ristora la rottura del vincolo sinallagmatico. Le somme alimentano fondi distinti. Quanto alla quantificazione, la Corte richiama le SS.RR. n. 13/2021/QM e n. 12/2021/QM, che impongono il computo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Il Collegio ravvisa quindi il dolo, desunto dalla piena consapevolezza del medico, dall’interposizione di una società di comodo riferibile al suo nucleo familiare e dal rilascio di dichiarazioni di non incompatibilità. L’accertata condotta dolosa esclude l’esercizio del potere riduttivo e l’applicazione del principio di proporzionalità invocato dalla difesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.