Cessata materia del contendere se il PEI esegue l’ordinanza cautelare (TAR Campania n. 3554 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio. Tale soddisfazione si realizza quando l’Amministrazione scolastica, eseguendo l’ordinanza cautelare, redige il Piano Educativo Individuale e assegna all’alunno il numero di ore di sostegno necessarie alla piena integrazione, con copertura integrale dell’orario. La sopravvenuta esecuzione dell’ordinanza, dichiarata dalla parte ricorrente e confermata dalla documentazione, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione parziale delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, rappresentanti legali di una minore riconosciuta in situazione di handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno impugnato il provvedimento e il P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026, con cui l’Amministrazione scolastica aveva assegnato alla figlia 11 ore di sostegno, a fronte di un orario settimanale di frequenza pari a 25 ore.

La patologia accertata consiste in una disabilità intellettiva di grado lieve con ricaduta sugli apprendimenti e disturbo misto del linguaggio. Adita la via cautelare, il Tribunale ha accolto l’istanza ordinando all’Amministrazione di redigere il PEI e di assegnare le ore di sostegno necessarie, auspicabilmente con copertura integrale dell’orario. In pendenza del giudizio, parte ricorrente ha dichiarato l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza, depositando il PEI e il verbale GLO, e ha chiesto dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la sussistenza della propria giurisdizione esclusiva, riconducendo la controversia alla materia dei pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha preso atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente nella memoria e confermato dalla documentazione allegata. L’Amministrazione scolastica ha dato integrale esecuzione all’ordinanza cautelare, soddisfacendo in modo compiuto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere, rilevando che l’oggetto del contendere si riferiva all’anno scolastico ormai in via di conclusione. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza, preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito delle censure articolate.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, che valorizza l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico dell’Amministrazione, con liquidazione nel dispositivo e attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

La decisione conferma così il principio per cui l’esecuzione dell’ordinanza cautelare in materia di sostegno scolastico esaurisce l’interesse del ricorrente, senza che ciò escluda la condanna dell’Amministrazione alle spese in ragione della propria soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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