Diritto di assemblea e impedimenti logistici nei luoghi di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26611 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 300/1970, non è garantito in forma assoluta, ma relativa, poiché la norma statutaria rinvia al contratto collettivo per le modalità di esercizio. Pertanto, la condotta del datore di lavoro che, per impedimenti logistici di natura oggettiva, non consenta lo svolgimento dell’assemblea all’interno dell’unità produttiva, ma offra uno spazio alternativo idoneo e non lontano, non integra gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970, difettando il requisito oggettivo dell’idoneità a ostacolare o limitare l’attività sindacale. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, essendo censurabile la sola motivazione meramente apparente. Non si applica all’assemblea dei lavoratori la disciplina dell’art. 27 della legge n. 300/1970, dettata per le riunioni della rappresentanza sindacale aziendale.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale provinciale aveva indetto un’assemblea per il 20 giugno 2017. La società datrice di lavoro aveva rappresentato di non disporre di locali idonei all’interno dell’unità produttiva e aveva messo a disposizione, assumendo a proprio carico le spese di locazione e di trasporto del personale, uno spazio collocato a circa 1,7 km di distanza.
Il sindacato aveva adito il Tribunale, lamentando la natura antisindacale del comportamento e ottenendo l’accoglimento con decreto emesso ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970. All’esito dell’opposizione della società e di una consulenza tecnica d’ufficio di tipo ingegneristico, il Tribunale aveva rigettato la domanda originaria. La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto, escludendo la condotta antisindacale in ragione degli impedimenti logistici e della soluzione alternativa offerta. Il sindacato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla considerazione che l’art. 20 della legge n. 300/1970 garantisce il diritto di assemblea in modo non assoluto, ma relativo, rinviando al contratto collettivo. La clausola contrattuale di settore prevede che l’assemblea si tenga di norma all’interno dell’unità produttiva, salvo motivi oggettivi di impedimento di natura logistica o organizzativa.
Il primo motivo, fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile per la preclusione della cosiddetta doppia conforme ex art. 348 ter, penultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato né dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nel merito, la Corte rileva che il giudice territoriale ha esaminato la relazione tecnica e ha motivato sull’incertezza circa il numero effettivo dei partecipanti, in rapporto ai 160 dipendenti dell’unità produttiva.
Il secondo motivo, che denunzia motivazione apparente, è infondato. La Corte ricorda che l’anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nessuna di tali ipotesi ricorre, avendo il giudice di appello esposto le ragioni del proprio convincimento.
Il terzo motivo è inammissibile perché, sotto la veste della violazione di norme di diritto, sollecita un diverso apprezzamento di circostanze di fatto riservate al giudice di merito. Quanto al quarto motivo, la censura sull’omesso esame è preclusa dalla doppia conforme; la doglianza sulla violazione dell’art. 27 della legge n. 300/1970 è infondata, perché la riunione della rappresentanza sindacale aziendale è istituto diverso dall’assemblea dei lavoratori e la norma invocata è inapplicabile.
Il quinto motivo, relativo al preteso profilo intenzionale dell’antisindacalità, è dichiarato assorbito: l’insussistenza del profilo oggettivo rende irrilevante l’eventuale errore di diritto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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