Ricorso inammissibile e sanzioni ex art. 96 cod. proc. civ. nel rito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10863 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione anticipata disciplinato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta del Consigliere delegato consente esclusivamente la richiesta di trattazione in camera di consiglio e non apre alla pubblica udienza. Il ricorso che, oltre a essere formulato in modo promiscuo, si limiti a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile. Quando la decisione sia conforme alla proposta di definizione accelerata, il Collegio applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende. Resta fermo l’obbligo del contributo unificato maggiorato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del settore elettrico convenivano in giudizio le società del gruppo chiedendo il ripristino del diritto alla riduzione tariffaria prevista dall’art. 33 c.c.n.l. per i dipendenti elettrici, con il risarcimento del danno per la mancata fruizione dello sconto dall’1.1.2016 fino all’effettivo ripristino.

La domanda era respinta in primo grado; la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui le società resistevano con controricorso e memoria. Il Consigliere delegato proponeva la definizione anticipata rilevando la manifesta infondatezza; la parte depositava istanza per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e per la trattazione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di pubblica udienza e la disattende. Osserva che l’introduzione dell’art. 380-bis cod. proc. civ. consente, in caso di proposta di definizione anticipata, esclusivamente la richiesta di trattazione in camera di consiglio. La regola processuale è quindi netta: la pubblica udienza non è ammessa in questo rito.

Nel merito, il motivo deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., oltre alla violazione delle norme civilistiche richiamate e dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il Collegio esclude l’asserita motivazione apparente, perché il contenuto della decisione è perfettamente percepibile (Cass. n. 13248 del 2020). Rileva inoltre che il motivo è formulato in modo promiscuo e, nella sostanza, contesta l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale sulla sussistenza della buona fede nel recesso delle società. Tale requisito è però irrilevante nella vicenda, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.

La decisione impugnata risulta conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 11550, 12604, 12638 del 2023), che ha ritenuto la richiesta di agevolazione tariffaria non meritevole di accoglimento. Il ricorso è dunque inammissibile, in sostanziale corrispondenza con la proposta ex art. 380-bis. Segue la condanna alle spese secondo soccombenza e, stante l’esito conforme alla proposta, l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con somma equitativa alla controricorrente e sanzione alla Cassa delle Ammende. Si dà atto dei presupposti per il contributo unificato maggiorato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *