Diritto di precedenza e apposizione del termine nei contratti stagionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9538 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni e il loro carattere stagionale devono risultare dalla causale del contratto; in caso di contestazione del lavoratore, il giudice accerta in concreto le mansioni svolte e la stagionalità, con onere della prova a carico del datore. Quanto al diritto di precedenza, l’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015 impone al datore di richiamare espressamente tale diritto nell’atto scritto di cui all’art. 19, comma 4. La sua omissione non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma comporta l’inadempimento a uno specifico obbligo formale: il datore non può opporre la mancata manifestazione di volontà del lavoratore né la decadenza, ed è tenuto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. qualora abbia assunto altri lavoratori.
Il Fatto
Due lavoratori avevano stipulato con una società una successione di contratti di lavoro a termine sino all’agosto 2019. Essi domandavano la conversione del rapporto a tempo indeterminato con il relativo risarcimento, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 81/2015; in subordine, chiedevano di accertare la violazione del diritto di precedenza e il conseguente diritto alla stabilizzazione e al risarcimento.
Il giudice di primo grado aveva accolto le domande. La Corte d’Appello di Potenza, riformando la pronuncia, le aveva respinte, qualificando i contratti come stagionali e interpretando la mancata indicazione del diritto di precedenza come causa della sola non decorrenza del termine di decadenza. I lavoratori ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ritiene fondata la censura secondo cui il giudice di merito non ha verificato che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad altre strettamente complementari o accessorie, con onere della prova gravante sul datore di lavoro. Richiama il principio di recente affermato da Cass. n. 34561 del 2023, secondo cui le prestazioni e il carattere stagionale devono risultare dalla causale dei contratti e, in caso di contestazione, il giudice è tenuto ad accertare in concreto le mansioni e la loro stagionalità.
Sul secondo e terzo motivo, valutati congiuntamente, la Corte censura l’interpretazione dell’art. 24, comma 4, d. lgs. n. 81 del 2015 seguita dalla Corte territoriale, per la quale la mancata indicazione del diritto di precedenza avrebbe come unica conseguenza la non decorrenza del termine di decadenza. L’assunto non è condiviso.
La norma impone al datore l’obbligo di richiamare espressamente, nell’atto scritto che contiene la clausola appositiva del termine, il diritto del lavoratore ad essere assunto con precedenza nei successivi dodici mesi. Per la mancanza di tale contenuto formale la legge non prevede la conseguenza della conversione a tempo indeterminato: la clausola non diventa priva di effetto. Si tratta però di un inadempimento a uno specifico obbligo formale, funzionale a far conoscere al lavoratore le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto.
Se l’informazione preventiva non viene concessa, il datore non potrà opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore. L’inadempimento pregiudica l’esercizio del diritto di precedenza qualora il datore proceda comunque a nuove assunzioni: convenuto in giudizio, egli non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà e, se ha assunto altri lavoratori, sarà tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 12505 del 2003; Cass. n. 11737 del 2010).
Il ricorso è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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