Sequestro preventivo: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 7467 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta, denunciabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tema di riesame delle misure cautelari reali, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integrano violazione di legge; l’omesso esame di elementi nuovi, se il giudice li ha partitamente valutati, non configura alcun vizio.

Il Fatto

Con decreto del 11.03.2022 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro disponeva, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo dei rapporti bancari con saldo attivo superiore a mille euro intestati al ricorrente, sul presupposto dell’imputazione provvisoria per usura pluriaggravata, estorsione aggravata e autoriciclaggio. Il Tribunale respingeva l’istanza di revoca e, sull’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., rigettava con ordinanza del 10.10.2023. La successiva ordinanza del 13.06.2024 confermava il rigetto.

Avverso tale ultima ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 240-bis cod. pen.: il Tribunale avrebbe omesso di valutare i nuovi elementi offerti dalla difesa e si sarebbe rifugiato in una mera formula di stile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricordata giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il principio è ribadito dalle Sez. 2, n. 49739 del 10.10.2023 e Sez. 2, n. 18951 del 14.03.2017.

Sempre le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 5876 del 28.01.2004, hanno precisato che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile soltanto tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nello stesso senso le Sez. 6, n. 7472 del 21.01.2009 e Sez. 2, n. 5807 del 18.01.2017.

Da tali principi deriva la necessità di ripercorrere l’apparato motivazionale del Tribunale, per verificare se siano ravvisabili i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La Corte rileva che, tenuto conto del giudicato cautelare formatosi a seguito della dichiarazione di inammissibilità del precedente ricorso contro l’ordinanza del 28.04.2022, il Tribunale si è correttamente limitato a considerare gli elementi nuovi prospettati dall’appellante, rimasti estranei al precedente giudizio cautelare.

Con riguardo a tali elementi, il Tribunale non ha utilizzato una mera formula di stile: ha valutato la somma ricevuta in occasione delle nozze, la somma prelevata dal conto estinto per il decesso della moglie, già computata tra gli introiti leciti dalla Guardia di finanza, e l’operazione relativa all’autovettura. Quanto agli introiti da indennizzi, canoni di locazione e TFR, la Corte osserva che erano già stati considerati nel precedente giudizio cautelare. Il Tribunale ha dunque congruamente argomentato in ordine alla dedotta sussistenza di fonti economiche lecite, con la conseguenza che il vizio di violazione di legge, anche sub specie di mancanza di motivazione, si deve ritenere manifestamente insussistente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e, ravvisabili profili di colpa, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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