Accesso agli atti di gestione del personale scolastico e finalità risarcitoria (TAR Campania n. 1323 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni scolastiche sussiste anche quando i contratti abbiano natura privatistica, restando assoggettati agli obblighi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 cost. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, è interessato il soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. L’istanza di ostensione preordinata a valutare l’azione risarcitoria innanzi al giudice del lavoro non è esplorativa né ispettiva, né integra un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diniego che precluda tale accesso è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA, ha presentato in data 9 aprile 2025 istanza di accesso agli atti nei confronti di alcune istituzioni scolastiche. Nella richiesta ha rappresentato che, per il triennio 2014/2017, l’inserimento nelle graduatorie era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda, manifestando l’intenzione di valutare se nella propria sfera giuridica si fosse prodotto un danno.
Il ricorrente ha dunque chiesto l’ostensione dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di collaboratore scolastico. Con determinazione del 9.5.2025, l’istituzione scolastica resistente ha respinto l’istanza, ritenendo che l’eventuale lesione da errato calcolo del punteggio andasse contestata all’attualità agli organi competenti. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto il thema decidendum al rigetto opposto all’istanza, nella sola parte rilevante ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e art. 116 c.p.a. Il ricorrente, in replica alle eccezioni dell’amministrazione, ha chiarito che la richiesta non è esplorativa o ispettiva, ma necessaria e funzionale ad azionare un successivo giudizio risarcitorio innanzi al giudice del lavoro competente; né l’ostensione costituisce adempimento gravoso per la p.a.
Secondo il Tribunale, il diniego preclude al ricorrente l’accesso ad atti che egli ha diritto di conoscere, in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990. Il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità partecipative, costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse, come affermato dal Consiglio di Stato n. 9677 del 2023.
La medesima disposizione introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare tale interesse con altri meritevoli di tutela, previste dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, legge n. 241/1990. La definizione di interessati comprende i soggetti privati con interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, secondo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012.
Con specifico riferimento alla fattispecie, il Tribunale richiama il principio per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente, i quali, pur avendo acquisito natura privatistica per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, restano assoggettati agli obblighi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e il diritto di accesso degli interessati, come statuito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 783 del 3 febbraio 2011 e ripreso da TAR Lazio, Sez. III bis, n. 7378 del 3 luglio 2018.
Sussistono pertanto tutti i presupposti degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, essendo la richiesta preordinata ad ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni del ricorrente, anche in un eventuale successivo giudizio, come in casi analoghi decisi da TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 10382 del 23/05/2024 e dalla Sezione (TAR Napoli, IV sez., nn. 1957 e 1974 del 25/03/2024). Deve escludersi che l’istanza tendesse a un controllo generalizzato dell’attività della p.a. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del diniego e condanna dell’amministrazione all’esibizione dei contratti richiesti, consentendo l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Nota della Redazione
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