Competenza del Tribunale superiore sugli atti sulle acque pubbliche (TAR Liguria n. 556 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, in relazione alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi che, ancorché emanati da organi non istituzionalmente preposti alla cura del settore, incidano in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e sul relativo demanio, interferendo con i provvedimenti relativi al loro uso o sulla struttura e consistenza dei beni demaniali. Tale incidenza si verifica quando gli atti autorizzano, impediscono o modificano lavori che riguardano acque pubbliche o determinano le modalità di acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle opere. Ne consegue che la controversia, nella quale si impugnano atti della conferenza di servizi che riconoscono la demanialità di un invaso creato artificialmente, è devoluta alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e non al giudice amministrativo.
Il Fatto
Le società ricorrenti avevano presentato al Comune un progetto per la realizzazione di una darsena scavata a secco in area privata, con accesso dal fiume, mediante piano particolareggiato di iniziativa privata. Il procedimento si era concluso con la determinazione comunale di approvazione del verbale della conferenza di servizi, nella quale l’Agenzia del Demanio aveva reso un parere nel quale si affermava la natura demaniale dell’invaso, precisando che l’utilizzo dello specchio acqueo avrebbe dovuto essere legittimato mediante titolo concessorio.
Le società avevano impugnato detti atti dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento e l’accertamento della natura privata delle aree interessate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti, le quali indicavano come giudice competente il giudice ordinario. Il TAR ha ritenuto l’eccezione fondata, ma ha individuato la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, richiamando l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933 e i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 4061 del 2024 e n. 6801 del 2024.
La giurisdizione del Tribunale superiore è stata affermata non solo quando l’atto proviene da organi preposti alla cura del settore, ma anche quando provenga da organi diversi, purché incida immediatamente e non occasionalmente sull’uso delle acque pubbliche, interferendo con i relativi provvedimenti o sulla struttura dei beni demaniali.
Nel caso di specie, l’opera realizzata ha indubbia incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche: i provvedimenti impugnati, infatti, riconoscono la demanialità dell’invaso e subordinano l’utilizzo dello specchio acqueo al rilascio di un titolo concessorio, interferendo così con la disciplina dell’uso delle acque pubbliche.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riassunzione dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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