Diniego cittadinanza per sicurezza della Repubblica: motivazione per relationem e accesso riservato con cautele (TAR Lazio n. 14219 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è legittimamente motivato per relationem all’informativa degli organismi di sicurezza, senza necessità di riportare nel corpo dell’atto il contenuto degli elementi riservati. L’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non integra vizio quando il provvedimento è destinato a essere supportato da elementi classificati, sottratti all’accesso. Il diritto di difesa dell’interessato è garantito dall’ostensione in giudizio della documentazione riservata, disposta dall’autorità giudiziaria con le cautele previste dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su una prognosi di tipo probabilistico, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, essendo sufficiente una situazione di dubbio per giustificare il rifiuto della naturalizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, respinta dal Ministero dell’Interno con decreto del 17 maggio 2023. A fondamento del diniego, l’Amministrazione aveva richiamato gli esiti dell’attività informativa esperita, dalla quale emergevano elementi ostativi alla concessione per ragioni riconducibili alla sicurezza della Repubblica. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione del preavviso di diniego, nonché carenza di istruttoria e di motivazione, contestando l’insussistenza delle ragioni ostative. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 9828/2024, a seguito dei quali l’Amministrazione ha depositato la documentazione coperta da riservatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando come l’omessa comunicazione del preavviso di diniego trovi giustificazione nel carattere riservato degli elementi istruttori, ai quali non sarebbe comunque stato consentito l’accesso. La giurisprudenza richiamata dal Tribunale ha chiarito che la ratio della norma partecipativa presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi del futuro provvedimento negativo, circostanza che non ricorre quando il diniego è supportato da dati classificati la cui ostensione pregiudicherebbe la sicurezza nazionale.
Quanto alla motivazione, il Tribunale ha affermato che il richiamo all’informativa dei servizi di sicurezza costituisce un’adeguata motivazione per relationem, atteso che una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe compromettere l’attività preventiva o di controllo degli organi preposti. Il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. 10 maggio 1994, n. 415 consente di qualificare gli atti come classificati e, quindi, sottratti all’accesso, con la conseguenza che l’obbligo motivazionale deve essere calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti.
Il Collegio ha inoltre precisato che il diritto di difesa dell’interessato risulta garantito dall’ostensione in giudizio della documentazione riservata, disposta su ordine dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che consente alle parti di prenderne visione senza estrarne copia, con modalità di conservazione che tutelino la riservatezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha avuto conoscenza degli specifici elementi ostativi.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto attendibili le valutazioni degli organismi di sicurezza, trattandosi di fonte ufficiale raccolta nell’esercizio di funzioni istituzionali, e ha rimarcato la natura recessiva dell’interesse dello straniero alla naturalizzazione rispetto all’interesse alla sicurezza della Repubblica. Il riconoscimento della cittadinanza, irrevocabile e idoneo ad attribuire diritti politici, presuppone l’assenza di qualsiasi dubbio circa la piena adesione del richiedente ai valori costituzionali, come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato. La prognosi di pericolosità non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo.
La sentenza ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da adeguato corredo istruttorio e motivazionale, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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