Errore materiale del difensore e interpretazione sostanziale della domanda (Cass. civ. Sez. V n. 22383 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nelle conclusioni di un atto processuale, dell’importo richiesto a titolo di rimborso — quando la somma risulti inferiore a quella documentata e costituisca il frutto dell’omissione di cifre nella scritturazione — non integra l’errore ostativo di cui all’art. 1433 cod. civ., ma un mero errore materiale. Di conseguenza non trova applicazione la disciplina civilistica sull’annullamento per vizi della volontà, poiché il giudice deve desumere la reale volontà della parte dal complessivo materiale probatorio e dal suo comportamento processuale. Il contenuto del contratto — o dell’atto giudiziario — che non corrisponda alla comune volontà dell’autore per erronea redazione, formulazione o trascrizione è espressione di errore materiale, superabile mediante interpretazione e non mediante annullamento. Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è tenuto ad attenersi ai principi di diritto e alle direttive impartite dalla sentenza di annullamento, esercitando il potere-dovere di qualificazione sostanziale della domanda nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Una società contribuente, dopo aver corrisposto nel periodo 1983-1991 una imposta erariale di consumo su prodotti audiovisivi importati, chiedeva il rimborso dell’intera somma, deducendo l’incompatibilità della legge n. 53 del 1983 con la disciplina comunitaria. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di appello la accoglieva nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria.

Investita del ricorso per cassazione, la Corte, con una prima pronuncia, accoglieva alcuni motivi rinviando al giudice di merito per la corretta determinazione delle somme, rilevando una incongruenza contabile tra quanto documentato e quanto domandato. In sede di rinvio la Corte d’appello riconosceva il rimborso della differenza tra l’importo effettivamente versato nel periodo di comporto e quello già restituito, qualificando l’indicazione ridotta contenuta nelle conclusioni dell’atto di appello come frutto di un errore materiale del difensore. L’Amministrazione finanziaria impugnava la pronuncia con ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se il giudice del rinvio, interpretando la domanda, abbia rispettato il decisum della sentenza di annullamento. Sul primo motivo — violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ. — la Corte osserva che la sentenza di rinvio aveva demandato al giudice di merito di procedere alla interpretazione e qualificazione del contenuto sostanziale della pretesa, senza essere condizionata dalle espressioni adoperate dalla parte. La Corte territoriale si è attenuta a tale direttiva riconoscendo il rimborso dell’imposta effettivamente versata nel periodo di comporto.

Viene chiarita la ragione per cui la domanda subordinata, limitatamente al quantum, andava interpretata nel senso della pretesa a un importo maggiore: si trattava di errore del difensore consistente nella omissione di tre cifre intere, con sostanziale identità delle prime. Deve quindi escludersi che la sentenza impugnata presenti un vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ.

La Corte passa poi alla distinzione tra errore ostativo e errore materiale, richiamando il proprio consolidato orientamento formatosi in materia contrattuale: il contenuto del contratto non corrispondente alla comune volontà delle parti per erronea formulazione, redazione o trascrizione non integra la fattispecie dell’errore ostativo, ma quella del mero errore materiale, con la conseguenza che non trova applicazione la normativa sull’annullamento e il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. n. 6908 del 14/03/2024). Il principio è trasposto nella fattispecie relativa all’errore commesso dal difensore in atti giudiziari. Ne deriva che la Corte d’appello non aveva ravvisato alcun errore ostativo ex art. 1433 cod. civ., quanto piuttosto un errore materiale.

Sulla scorta di tale qualificazione, i motivi secondo e terzo — incentrati sulla dedotta sussistenza di un errore ostativo e sulla trasposizione al diritto processuale della problematica civilistica dei vizi della volontà — sono dichiarati inammissibili. Il quarto motivo, con cui si lamenta l’omesso esame circa la reiterazione dell’errore nei diversi passaggi del giudizio di gravame, è a sua volta inammissibile per difetto di specificità e decisività: la parte non ha trascritto né localizzato gli atti in cui sarebbe stata reiterata l’indicazione erronea (cfr. Cass. n. 29954 del 2022). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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