Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. 7 n. 19698 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi di appello già disattesi, senza assolvere alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. È altresì inammissibile il motivo che miri a una ricostruzione alternativa dei fatti o a una diversa valutazione delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia esente da vizi logici. Tale principio si applica anche alla contestazione dell’identificazione dell’imputato operata dalla polizia giudiziaria, alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. e alla valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata in modo congruo.

Il Fatto

La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di primo grado per due imputati. Il primo era stato condannato per concorso in furto in abitazione aggravato, mentre il secondo per concorso in produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla loro identificazione, alla sussistenza delle aggravanti e alla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. Con riferimento al primo ricorrente, ha ritenuto il primo motivo, relativo all’identificazione, non deducibile in sede di legittimità in quanto fondato sulla pedissequa reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello. I motivi sono stati considerati non specifici, perché non contengono una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma solo una rivalutazione del merito. La Corte ha inoltre escluso la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che l’identificazione era stata effettuata da soggetti che conoscevano l’imputato e trovava riscontro in altri elementi probatori, quali i fotogrammi delle videoriprese e le intercettazioni.

Quanto agli altri motivi del ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. La motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l’efficienza causale del tempo di notte nell’ostacolare la difesa privata, è stata giudicata congrua. Parimenti manifestamente infondato è stato ritenuto il motivo concernente la recidiva, in quanto il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi di cui all’art. 133 cod. pen., valutando in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali dell’imputato. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo sufficiente che il giudice abbia indicato gli elementi decisivi per il diniego, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

In relazione al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente il travisamento della prova derivante dalle intercettazioni. Ha ricordato che una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni può essere prospettata in sede di legittimità solo se il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito era motivata in modo logico e non contraddittorio. Infine, la censura sull’eccessività della pena è stata ritenuta inammissibile, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in conformità agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con motivazione congrua.

La Corte ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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